Con l’ordinanza 5 luglio 2024 n. 1658, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA ha rimette alla Corte costituzionale l’art. 58, comma 3, Dlgs 546/1992 secondo cui “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14,comma 6-bis”. Per la Corte la norma sarebbe contraria gli artt. 3, primo comma,24, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
La norma sarebbe irragionevole portando una la diversità di trattamento rispetto tra la parte pubblica (Ader o Ade) alla parte privata (il contribuente), in quanto la norma impedisce ora di depositare direttamente in appello ad es. le relate di notifica o le deleghe alla sottoscrizione. L’ordinanza lascia perplessi perché il deposito “direttamente” in secondo grado consentiva, di fatto, alla parte pubblica di vanificare un grado di giudizio, con quanto ne consegue in termini di aumento dei processi in appello, con un comportamento contrario ai canoni di buon andamento della PA, posto che questi documenti sono (se sussistenti) sin da subito nella disponibilità della parte pubblica e costituiscono la base per la correttezza dell’agire della PA. (Valeria Nicoletti)