Quando una polizza vita indica genericamente come beneficiari “gli eredi”, chi ha davvero diritto all’indennizzo? E cosa accade se uno di loro è premorto o se esiste un testamento? Le ultime sentenze chiariscono i confini tra volontà contrattuale, successione e quote spettanti. Un intreccio meno scontato di quanto sembri.
Polizze vita ed eredi: criteri di liquidazione e ripartizione
Le polizze vita rappresentano una modalità operativa molto interessante, per il passaggio di patrimoni in totale esclusione da imposte.
Ne abbiamo già parlato, relativamente ai beneficiari terzi e al caso della premorte del beneficiario.(“Beneficiari di una polizza vita”, su Commercialista Telematico del 19 marzo 2025). Per I beneficiari terzi si tratta di una donazione indiretta, con nessuna conseguenza fiscale. (Cass. nn. 3263/2016 e 7683/2015)
Nel caso della premorte del beneficiario post sottoscrizione della polizza, allo stesso subentrano i suoi eredi (Cassazione nn. 1101/2023, S.U. 11421/2021)
Nel citato nostro articolo abbiamo anche brevemente accennato alla questione della lesione di legittima.
Qui approfondiamo la questione