Il Fisco fa chiarezza sull’IVA sulle carte carburanti ricaricabili

Le carte carburante prepagate continuano a generare dubbi sulla gestione fiscale. L’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate spinge gestori e professionisti a rivedere prassi consolidate, aprendo nuovi scenari in tema di IVA.

L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema delle carte carburante prepagate nominative, che è un sistema utilizzato da alcuni distributori di carburante.

 

Carte carburante prepagate: IVA al rifornimento, non alla ricarica

iva carte carburante ricaricabiliI clienti ricaricano queste carte per acquistare successivamente benzina, gasolio o GPL presso la stessa stazione di servizio.

Il dubbio che si pone è se la fattura debba contenere l’IVA al momento della ricarica, oppure solo quando il cliente utilizza la carta per fare carburante.

Premesso che il D. Lgs n. 141/2018 ha modificato il decreto IVA con riferimento al trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo (tra cui le prepagate), occorre distinguere tra buoni “monouso” e “multiuso”.

Il buono è “monouso” (articolo 6-ter del decreto IVA) se al momento della sua emissione sono già noti: natura, qualità e quantità dei beni/servizi erogati, il luogo della cessione o prestazione, e l’aliquota IVA applicabile. In tal caso, l’imposta è dovuta subito, al momento dell’emissione del titolo.

 

Carte multiuso non rilevanti ai fini IVA

Il buono è invece “multiuso” (articolo 6-quater dello stesso decreto IVA) se, invece, al momento dell’emissione non sono noti tutti gli elementi necessari a definirne la rilevanza IVA e se, quindi, il prezzo del bene può variare (come nel caso del carburante), il bene o il servizio può essere scelto successivamente, il luogo della cessione o della prestazione non sono individuabili. In questo caso, l’imposta è dovuta solo al momento dell’utilizzo del buono.

Nella sua risposta, l’Agenzia ritiene che la pregata fornita dall’azienda rientri nella categoria dei buoni “multiuso” perché, al momento della ricarica, non è nota la quantità di carburante effettivamente acquistabile, visto che il prezzo può variare nel tempo.

Poiché dunque al momento della ricarica non sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti per i buoni “monouso”, non è accertabile l’imposta dovuta, sicché l’operazione è rilevante per l’IVA (e quindi l’imposta è dovuta) soltanto al momento dell’utilizzo della carta, cioè quando avviene l’effettiva cessione del carburante e non in occasione dell’emissione della fattura relativa alla ricarica.

Devono dunque ritenersi superate le (diverse) indicazioni fornite dalla circolare 8/18, che si era espressa in merito agli obblighi di fatturazione elettronica e pagamento con sistemi tracciabili delle cessioni di carburanti per autotrazione.

La gestione della fatturazione

Nel caso in cui siano state erroneamente emesse le fatture sulle ricariche, sarà possibile stornarle tramite note di variazione (articolo 26, comma 3, decreto IVA), salvo il caso in cui il termine per la nota di variazione sia scaduto; in tal caso, è sempre possibile la restituzione del tributo in base all’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto IVA, in presenza di legittimo affidamento della contribuente al precedente parere di prassi.

La risposta n. 235/2025 dirime dunque il dubbio: le carte carburante ricaricabili vanno considerate buoni multiuso, con IVA dovuta solo al momento del rifornimento e non in fase di ricarica.

Per i gestori e i professionisti ciò significa dover rivedere le prassi contabili e, ove possibile, correggere le fatture con note di variazione.

 

Fonte: Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello n. 235/2025.

 

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Danilo Sciuto

Martedì 16 settembre 2025