Se il Comune concede al proprietario un contributo a sostegno del canone di locazione dovuto dagli inquilini in difficoltà, tale contributo confluisce fra i redditi immobiliari
Una risposta ad interpello emessa dall’agenzia delle entrate correttamente afferma che anche l’eventuale contributo comunale corrisposto ad integrazione del canone d’affitto è a tutti gli effetti un “canone di locazione”.
Il contributo comunale a sostegno del canone di locazione
Per sostenere i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dell’affitto, alcuni enti hanno istituito programmi al fine di concedere contributi ai locatori (proprietari e non) che riducano i canoni di locazione.
“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Il contributo del comune è tassabile
Il contributo erogato nel caso di specie dal Comune è riconducibile alla categoria di lucro cessante, in quanto va a integrare il reddito non percepito dal locatore, a seguito della riduzione del canone. Pertanto, esso costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito e, pertanto, potrebbe accedere alla tassazione (anche agevolata) prevista per il canone stesso.
Nel modello dichiarativo (modello 730, ma anche RedditiPF) il contributo, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel solito quadro B, di cui si compilerà un solo rigo, compilando la colonna 11 e inserendo nella colonna 2 l’apposito codice necessario per avere l’aliquota agevolata.
Questo, in sintesi, quanto contenuto nella risposta a interpello n. 91 di pochissimi giorni fa.
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Danilo Sciuto
Martedì 15 aprile 2025