Per i contribuenti forfettari liberi professionisti i rimborsi spese addebitati al committente rimangono compensi che sostanzialmente producono un reddito in base al coefficiente di redditività previsto per legge
La modifica normativa apportata dal D. Lgs. 192/2024 al regime ordinario dei rimborsi spese per i professionisti non è applicabile per i forfettari, in mancanza di un intervento del Legislatore.
I rimborsi spese ai professionisti dopo la Riforma Fiscale
Come noto dal 2025 (si veda ad esempio Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e i professionisti) i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (eccezion fatta, ovviamente, per i rimborsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente) non costituiscono più componenti positivi di reddito per i contribuenti che determinano il reddito di lavoro autonomo secondo il regime ordinario.
Ciò per dare simmetricità alla norma che prevede che tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Fino al 2024, infatti, queste spese rappresentavano una posta rilevante sia sui compensi sia sui costi. Da un lato, infatti, il riaddebito della spesa in fattura determinava il sorgere di un compenso (soggetto a ritenuta); dall’altro, il costo veniva dedotto dai compensi.
La domanda che ci si pone è se tale modifica investa anche i professionisti forfettari.
Cosa cambia per i forfettari?
La risposta, norma alla mano, deve essere negativa, in quanto manca, nella nuova, un rimando espresso nell’art. 1 comma 64 della L. 190/2014.
D’altronde, nella relazione tecnica allo schema di D. Lgs., è scritto che la modifica non determina effetti finanziari rispetto a quanto era previsto dalla legislazione previgente, se si esclude l’effetto in termini di cassa relativo alla mancata applicazione della ritenuta a titolo d’acconto (sui riaddebiti oggi esclusi da Irpef).
I rimborsi spese producono un reddito per i forfettari!
I rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio, e simili, siano essi analitici o forfetari, addebitati in fattura al committente, costituiscono dunque compenso per il forfettario, mentre la spesa – come tutte – rientra nel coefficiente di redditività senza alcuna deduzione analitica.
Una diversa deduzione, oltre ad essere errata dal punto di vista del diritto (stante il suddetto mancato richiamo), darebbe effetti finanziari alla modifica normativa, sicchè la relazione avrebbe dovuto stimare un effetto negativo in termini di gettito: il coefficiente di redditività applicato sarebbe infatti applicato su una base più bassa per effetto dell’esclusione del rimborso addebitato.
Forfettari penalizzati, dunque, per esigenze di cassa.
Quasi illusorio auspicare che l’Amministrazione finanziaria chiarisse quanto prima gli effetti della modifica normativa per i forfetari, anche se la soluzione più ortodossa è senz’altro quella di inserire direttamente nell’art. 1 comma 64 della L. 190/2014 la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e addebitate analiticamente in capo al committente.
NdR: sull’argomento Commercialista telematico ha già pubblicati diversi approfondimenti, ad esempio: Sulla querelle dei rimborsi spese di trasferta vedi qui
Venerdì 7 Febbraio 2025
Danilo Sciuto