La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove disposizioni per incentivare la tracciabilità delle spese di trasferta. In particolare, la deducibilità di tali spese, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, sarà consentita solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
Tracciabilità obbligatoria delle spese: le nuove regole fiscali della Legge di Bilancio 2025
La legge di Bilancio 2025, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 1, dai commi 81 a 86, vincola la detraibilità del rimborso del costo delle trasferte al presupposto che il loro pagamento sia effettuato tramite pagamenti tracciabili.
Le spese devono, quindi, essere pagate mediante:
- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Modiche al reddito di lavoro dipendente
La lettera a), del comma 81, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2025, intervenendo sull’art. 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 , della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate dal dipendete con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dal citato art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Reddito di lavoro autonomo
La lettera b), del citato comma 81, aggiunge il comma 6-ter (e qui c’è un errore del Legislatore dato che l’art. 54 si compone ad oggi solo di tre commi…), all’articolo 54, del TUIR, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
Va ricordato che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-oc