La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità sulla deducibilità delle spese di trasferta e rappresentanza, puntando sulla tracciabilità. Le nuove regole offrono vantaggi significativi per imprese e lavoratori autonomi, favorendo trasparenza e ottimizzazione dei costi.
Esaminiamo le sfide pratiche che questa nuova normativa comporta per imprese e professionisti.
I commi 81-83 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025, sono intervenuti in materia di spese di trasferta e rappresentanza.
Le nuove norme in tema di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
In particolare:
- in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è stato aggiunto, all’art. 51, comma 5, del T.U. n. 917/86, in fine, il seguente periodo
«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
- all’art. 54, del T.U. n. 917/86, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è stato inserito il seguente:
«6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché’ di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 l