Gli accertamenti bancari impongono al contribuente l’onere di giustificare ogni movimentazione contestata, anche se già presentata in sede amministrativa. In particolare, per i versamenti su conto corrente, è necessario dimostrare l’estraneità ai fatti imponibili, poiché non vale più l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale.
Approfondiamo le nuove regole, le implicazioni pratiche per i contribuenti e i recenti sviluppi giurisprudenziali.
Accertamenti bancari: obblighi probatori, nuove regole e implicazioni per i contribuenti
L’accertamento bancario fra vecchia normativa e riforma
L’accertamento derivante da indagini bancarie è ricollegabile al nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, che onera l’Amministrazione a provare puntualmente in giudizio le violazioni contestate, e che ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.
Il citato comma 5-bis all’art. 7 del D.Lgs n. 546/1992 ha previsto che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente, mentre il giudice fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o contraddittoria o se insufficiente a dimostrare, in modo puntuale gli addebiti mossi dall’ufficio.
Sul tema le disposizioni di cui all’art. 32, comma 2, DPR n. 600/1973, recante norme sui “Poteri degli uffici”, prevedono che gli uffici finanziari possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, recando la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari; tali dati ed elementi relativi ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ex artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Tale presunzione determina che l’onere probat