I redditi da lavoro dipendente comprendono tutte le somme e i beni percepiti dal lavoratore, con alcune specifiche deroghe. Tra queste rientrano beni e servizi di modico valore, che non concorrono alla formazione del reddito entro limiti predefiniti.
Un caso particolare riguarda i premi versati dal datore di lavoro per polizze vita a favore dei dipendenti. Questi premi sollevano alcune domande rilevanti: rientrano nel reddito da lavoro? Sono soggetti a tassazione? E in quali casi il dipendente può beneficiare della detrazione IRPEF? Esploriamo gli effetti fiscali e le implicazioni di queste polizze.
Il Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR dispone all’articolo 51, comma 1 che il reddito di lavoro dipendente rilevante ai fini del calcolo dell’IRPEF è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il reddito da lavoro dipendente
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In ragione di quanto previsto dal TUIR sia le somme in denaro riconosciute dall’azienda al dipendente (esposte in cedolino) quanto i beni e servizi riconosciuti al lavoratore (retribuzione in natura) devono essere assoggettati a tassazione, nel rispetto del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.
Le deroghe all’assoggettamento fiscale di tutte le somme in denaro e non percepite dal dipendente sono tassativamente contemplate dallo stesso TUIR. Tra queste figure all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, la detassazione riconosciuta ai beni e servizi di modico valore riconosciuti gratuitamente ai dipendenti, entro la soglia di 258,23 euro nel periodo d’imposta, eccezionalmente elevata nel 2024, rispettivamente, a 1.000,00 / 2.000,00 euro, per effetto della legge di bilancio per l’anno corrente.
Sempre il Testo unico, all’articolo 15, comma 1, l