Il diniego di autotutela è contestabile solo in presenza di interessi generali rilevanti, escludendo questioni legate alla semplice imposizione fiscale. Il caso analizzato di una srl fallita evidenzia limiti e implicazioni dell’istituto, aprendo a riflessioni sulla recente riforma.
La Corte di cassazione ha ribadito che l‘impugnazione del diniego, espresso o tacito, di autotutela può avere ad oggetto solamente eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria.
Inoltre, non ha rilievo, in casi come quello di specie, la recente novella relativa all’autotutela (D.lgs 219/2023), che ha modificato profondamente l’istituto (in precedenza disciplinato dal DM 37/1997), in quanto applicabile solo dal 18 gennaio 2024.
I fatti in causa: diniego di autotutela a società fallita
Una srl fallita impugnava una serie di provvedimenti di diniego di autotutela, relativi ai richiesti annullamenti di avvisi di accertamento per un determinato biennio – divenuti definitivi in mancanza di impugnazione di fronte al giudice – con i quali erano stati rideterminate le imposte sui redditi e l’Iva dovuti dalla compagine.
La CTP di Roma, adita dalla srl, dichiarava inammissibili i ricorsi e la CTR del Lazio confermava la decisione resa in prime cure, ritenendo preclusa al fallito l’impugnazione dei provvedimenti oggetto del giudizio ex art. 43 della legge fallimentare, spettando tale legittimazione solo al curatore.
Proponeva ricorso per cassazione la srl.
La sentenza: in quali casi è possibile il ricorso contro il diniego di autotutela?
Nel rigettare il ricorso del contribuente, la Corte premette che la non impugnabilità dei dinieghi oggetto del giudizio rende superfluo l’esame dei motivi, in quanto l’originario ricorso del contribuente era stato proposto contro atti effettivamente non impugnabili ab origine e, quindi, era inammissibile, seppur per ragioni diverse rispetto a quelle evidenziate dal giudice d’appello.
Ebbene, la Suprema Corte richiama, al fine di confermarlo, il proprio orientamento consolidato, secondo cui:
“l’impugnativa del diniego di autot