Nessuna pretesa tributaria su atti per cui non vige più l’obbligo di conservazione

La Riforma fiscale introduce un limite ai poteri di verifica del Fisco, impedendo controlli una volta scaduto l’obbligo di conservazione di atti e documenti.
Questa novità mette fine agli accertamenti “infiniti”, favorendo il contribuente.
Facciamo il punto su questa importante innovazione.

Illustriamo l’interessante modifica apportata alla norma che disciplina il potere del Fisco di chiedere documenti al contribuente: cosa accade quando decade l’obbligo di conservazione dei documenti?

La circolare Assonime n. 18 del 30/9/2024 ci offre lo spunto per affrontare una interessante novità apportata all’articolo 8 comma 5 della Legge 212/2000 (statuto del contribuente) dal relativo decreto di riforma (D. Lgs. 219/2023).

Obbligo di conservazione documenti e verifiche fiscali

La norma dispone testualmente che

“l’obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l’amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.”

Soffermiamoci dunque sulla norma, premettendo però che per comprenderne appieno la portata innovativa occorre ricordare che la (criticabile) sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 25 marzo 2021 n. 8500 aveva affermato che nel caso in cui vi fosse una fattispecie accertata di carattere pluriennale, l’Erario non dovesse accertare l’anno originario in cui si era verificato il fatto fiscalmente rilevante, bensì gli anni ove erano state indicate le quote delle annualità successive.

E’ il caso, ad esempio, dell’accertamento della deducibilità delle quote di ammortamento di un immobile acquistato dodici anni prima. In base alla sentenza citata, era possibile contestare l’ammortamento attuato nel periodo 2022 ancorché l’acquisto del bene fosse stato effettuato nel 2010.

Con la norma in commento, invece, si sancisce che, in questi casi, il potere di controllo deve essere esercitato assumendo che il termine di decadenza decorra dal momento in cui si è manifestato il fatto generatore (nell’esempio fatto, l’acquisto del cespite).

Una novità, come si è anticipato, decisamente positiva, che però contiene alcune locuzioni di dubbia interpretazione.

 

I dubbi sulla nuova norma

In primo luogo, i documenti per i quali è prevista la conservazione decennale sono costituiti anche dalle scritture contabili. Inoltre, nell’individuazione della decorrenza di tale obbligo di conservazione, si pone riferimento, tra le altre cose, alla utilizzazione del documento.

Occorre evidentemente un chiarimento, che spieghi se esso coincida

  1. con il momento in cui si fruisce del beneficio fiscale (nel caso precedente, la quota di ammortamento), oppure
  2. con la materiale registrazione dell’operazione originaria (l’iscrizione dell’immobile).

A prescindere da questo, si può concludere affermando che l’obiettivo della Legge-delega di istituire una “decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili” sembra essere stato raggiunto.

 

NdR: ne avevamo già “parlato” ad esempio in questo approfondimento:  niente più accertamenti infiniti con la riforma fiscale

 

Danilo Sciuto

Lunedì 4 Novembre 2024