Definite le modalità per accedere al contributo destinato agli enti del terzo settore per le assunzioni di persone con disabilità under 35, a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Questo incentivo, cumulabile con altri, prevede fino a 12.000 euro una tantum e 1.000 euro mensili. Termine ultimo per presentare la domanda è il 31 ottobre. Scopriamo tutti i dettagli per la richiesta e l’erogazione del contributo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 era stato pubblicato il decreto interministeriale del 27 giugno 2024, con cui sono state disciplinate le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo previsto a favore degli enti del terzo settore per le assunzioni di disabili.
Il contributo può essere richiesto in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 (il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024).
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande utili ad ottenere l’incentivo per l’assunzione stabile delle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
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Come detto il decreto interministeriale del 27 giugno 2024 ha definito le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo e disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo relative al contributo.
Soggetti che possono accedere al beneficio
Il contributo può essere richiesto da:
- gli enti del terzo settore di cui all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- le organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
- i soggetti richiedenti il contributo devono verificare la correttezza di tutti i versamenti contributivi, retributivi e assicurativi dovuti per legge, poiché è necessaria la presentazione del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e, inoltre, l’ente deve essere in regola con gli adempimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il Contributo è in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Nota: in buona sostanza il contributo si rivolge gli Enti del Terzo Settore, quindi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS regolarmente registrate che assumono personale rispettando questi criteri:
- assumere persone portatrici di disabilità;
- le persone assunte devono avere meno di 35 anni di età;
- l’assunzione deve essere con contratto a tempo indeterminato;
- il periodo dell’assunzione deve essere dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024.
Ammontare del contributo
Il contributo è erogato nella misura pari a dodicimila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino alla data del 30 settembre 2024 (il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità).
Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto mentre per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il solo mese di assunzione.
Nota: il contributo di 1.000 euro al mese viene accreditato per i mesi effettivamente lavorati con contratto a tempo indeterminato, per cui si calcolano solamente quelli effettivi in caso di interruzione.
Presentazione delle domande
Per beneficiare del contributo, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza, a far data dal 02 settembre 2024 e fino alla data ultima del 31 ottobre 2024, apposita domanda on-line sul portale dell’INPS (ogni richiesta viene associata ad un codice identificativo e avrà una ricevuta inviata al soggetto richiedente, e l’INPS provvederà a comunicare in un secondo momento l’elenco dei beneficiari effettivi del contributo).
Le domande devono essere presentate per via telematica attraverso il servizio Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, indicando come oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegando:
- il file, in formato.csv debitamente compilato;
- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
- l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”).
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato.pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Le domande pervenute oltre il 31 ottobre 2024 non saranno prese in considerazione e l’INPS, a seguito di procedura di valutazione, provvederà alla pubblicazione dell’elenco dei destinatari del contributo a cui sarà abbinato un apposito codice identificativo.
Il contributo complessivo di cui all’art. 2, comma 4, sarà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 e le somme vengono quindi erogate rapportandole al numero di persone con disabilità assunte dall’ente, con limite massimo di 200.000 euro.
Fonte: Messaggio INPS n. 2906 del 29 agosto 2024.
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Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi
Mercoledì 30 ottobre 2024