La riduzione delle sanzioni tributarie per gli omessi versamenti interesserà i futuri avvisi bonari: i software dell’Agenzia sapranno gestire le omissioni ante e post 1 Settembre 2024?
Il decreto che ha modificato, tra l’altro, il D.Lgs. n. 472/97, relativo come noto alle sanzioni amministrative tributarie, interessa anche la fattispecie di omesso versamento (si veda qui per l’anticipazione della notizia, data a maggio): la norma (articolo 13) viene modificata in un solo punto, ossia quello della percentuale della sanzione, che passa dal 30% al 25%.
Ricordiamo che tale nuova percentuale si applica alle infrazioni commesse dallo scorso 01/09/2024.
Le nuove sanzioni tributarie: il problema della data
Pertanto, per un omesso versamento dell’Iva del mese di luglio si applicherà la vecchia norma del 30%, mentre per l’omesso versamento dell’Iva del mese di agosto varrà la percentuale del 25%.
Questa modifica, come già detto nella anticipazione a cui abbiamo fatto rinvio sopra, influirà non solo nella misura sanzionatoria relativa agli omessi versamenti, ma anche ai tardivi versamenti nella misura in cui la percentuale precedentemente prevista del 15 per cento relativa al tardivo pagamento entro 90 giorni era riferita alla metà della sanzione edittale del 30%. In questo senso la nuova percentuale di sanzione relativa agli omessi versamenti effettuati a partire dal 1° settembre 2024 non sarà più del 15% ma del 12,5%.
Le conseguenze di questo non si vedranno soltanto nel calcolo del ravvedimento (per il quale quindi occorrerà fare attenzione alla data di commissione dell’infrazione), ma anche negli importi relativi agli avvisi bonari a partire dall’anno 2024.
Nuove sanzioni anche negli avvisi bonari
Come noto, infatti, in caso di pagamento a seguito di avviso bonario, il contribuente ha diritto alla riduzione a 1/3 della sanzione edittale (art. 2 comma 2 D.Lgs. 462/97).
Quello che oggi quindi viene sanzionato nella misura del 10% (ossia 30% ridotto a 1/3), per gli omessi versamenti successivi all’ 1/9/2024 verrà sanzionato con la percentuale dell’ 8,33% (25% ridotto a 1/3), sempreché si tratti di omesso versamento o di tardivo oltre 90 giorni.
Nel caso in cui invece l’avviso bonario riguardi una tardività non superiore a 90 giorni (ma non inferiore a 15), essa verrà sanzionata nella misura del 4,16% (12,50 ridotto a 1/3), mentre per le tardività anteriori all’ 1/9 si applicherà la vecchia percentuale del 5% (15% ridotto a 1/3).
Nel caso in cui infine l’avviso bonario riguardi una tardività non superiore a 14 giorni, essa verrà sanzionata nella misura dello 0,27 giornaliero (0,83 giornaliero ridotto a 1/3); la formula sarà quindi 0,27 x giorni di ritardo (da 1 a 14). Per le analoghe tardività anteriori all’ 1/9 si applicherà la vecchia percentuale dello 0,33% giornaliero (1% ridotto a 1/3).
Infrazioni ante 01/09/2024 |
Infrazioni post 01/09/2024 | |
Tardivo da 1 a 14 gg |
0,33 giornaliero |
0,27 giornaliero |
Tardivo da 15 a 90 gg |
5,00% |
4,16% |
Tardivo oltre 90 gg |
10% |
8,33% |
Omesso |
10% |
8,33% |
Ndr. Ravvedimento operoso: le nuove regole da 1 Settembre 2024
Attenzione ai calcoli del Fisco!
Sarà interessante verificare, in sede di avvisi bonari relativi agli omessi versamenti anno 2024, se i software dell’Agenzia recepiranno tale modifica.
NdR. Avvisi bonari cosa cambia dal 2025?
Danilo Sciuto
Martedì 24 Settembre 2024