Le prescrizioni antiriciclaggio richiedono ai professionisti fiscali di segnalare operazioni sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in caso di sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nonostante siano in vigore da oltre 18 anni, molti professionisti faticano a comprendere pienamente questi obblighi e i rischi di inadempienza. Le recenti modifiche alle normative antiriciclaggio portano nuove sfide e opportunità per i professionisti. Siamo davvero pronti a tutelare la nostra attività con le giuste strategie? Scopri le novità e ottieni consigli pratici su come gestire al meglio le segnalazioni di operazioni sospette nel nostro evento del 19 settembre a Ravenna!
Nell’ambito delle prescrizioni sancite dalla normativa antiriciclaggio a carico dei professionisti della sfera fiscale, quali dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e, più in generale, qualsiasi soggetto che svolga professionalmente attività in materia di contabilità e tributi (revisori legali, società di revisione, tributaristi, CAF e patronati, associazioni di categoria, ecc.), resta di assoluta centralità l’adempimento della “segnalazione di operazione sospetta” (SOS) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) qualora, nell’esame dell’operatività del cliente, venga riscontrato (o sospettato) il compimento o il tentativo di compiere operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il difficile rapporto dei professionisti con gli adempimenti antiriciclaggio
Tuttavia, a distanza di oltre 18 anni dalla sua introduzione, tale adempimento rimane particolarmente inviso alle categorie professionali, come si evince dal ridotto utilizzo di questo strumento, come misurato dalle statistiche periodicamente elaborate dalla UIF riguardo alle caratteristiche quantitative e qualitative delle segnalazioni e dei segnalanti.
I professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio non sembrano aver ancora percepito chiaramente il meccanismo che regola l’obbligo di segnalazione e il rischio (molto elevato, indipendentemente dalla portata delle sanzioni amministrative) a cui si espongono in caso di inadempienza.
Obblighi Specifici di Segnalazione
Nello specifico, si rammenta che la normativa prescrive, per la categoria dei professionisti (come sopra individuata), la trasmissione di una SOS qualora:
- si abbia cognizione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in corso;
- siano state compiute o comunque tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- sussista il sospetto che i fondi impiegati (o da impiegare) per una determinata operazione provengano da attività criminosa.
In particolare, quest’ultima casistica potrebbe, in talune circostanze, costituire addirittura un automatismo[1] (che prescinde da qualsiasi valutazione di anomalie e analisi dell’operatività), poiché per attività criminosa, secondo la definizione riportata nell’articolo 3, punto 4, della Direttiva UE 2015/849, sono da ricomprendersi tutti i reati, compresi quelli fiscali relativi a imposte dirette e indirette, potenzialmente perseguibili con una pena detentiva minima superiore a sei mesi.
Ne consegue che qualora, nell’esecuzione del proprio incarico, il professionista riscontri il concretizzarsi di una delle condotte penalmente sanzionabili secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e verifichi il contestuale reimpiego dei relativi proventi, non potrebbe esimersi dall’effettuare una segnalazione di operazione sospetta per l’ipotesi di autoriciclaggio.
Implicazioni della Revisione del Sistema Sanzionatorio Tributario
In questo contesto, assume particolare rilevanza la recente revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87), che ha modificato le condizioni che determinano la procedibilità di taluni reati tributari, come l’indebita compensazione, fornendo una definizione che delinea con maggiore chiarezza le due differenti ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti rispetto a quelli “non spettanti”[2].
La necessità di tale distinzione risulta tanto più rilevante in quanto in grado di incidere anche sull’individuazione di una specifica fattispecie di impunibilità (limitata alla compensazione con crediti “non spettanti”), prevista qualora sussistano condizioni di obiettiva incertezza in merito agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Sono state inoltre modificate le condizioni al ricorrere delle quali viene a configurarsi l’ipotesi di reato (e quindi il compimento di un’attività criminosa suscettibile di segnalazione da parte del professionista) relativamente all’omesso versamento delle ritenute certificate e dell’IVA, concedendo al trasgressore un termine più ampio per regolarizzare la propria posizione (fino al 31 dicembre dell’anno successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione), e sono state introdotte alcune ipotesi di non punibilità qualora il mancato versamento dell’IVA o delle ritenute certificate sia dipeso da cause non imputabili[3] al contribuente.
Impatto delle modifiche normative sui professionisti
Alla luce di tali modifiche, si riduce senz’altro l’ambito delle casistiche meritevoli di attenzione per l’eventuale adempimento comunicativo (con ipotizzabile compiacimento dei professionisti), ma va evidenziato che, al contempo, le situazioni che dovessero ostinatamente persistere nonostante le agevolazioni introdotte acquisirebbero un peso specifico di rischio più elevato, da monitorare con maggiore attenzione.
NdR: potrebbe interessarti anche…Antiriciclaggio commercialisti: le operazioni sospette segnalate con la piattaforma ARSOS del CNDCEC
***
NOTE
[1] Qualora l’incarico del professionista comporti una conoscenza di tali informazioni e qualora lo stesso non abbia elementi che possano ragionevolmente escludere l’intenzionalità della condotta perpetrata dal proprio cliente.
[2] I crediti inesistenti sono definiti tali se fruiti in mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi normativamente stabiliti dalla relativa disciplina di riferimento. I crediti non spettanti sono considerati tali se utilizzati in compensazione in violazione delle modalità di previste, ovvero in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento o in difetto degli elementi o adempimenti amministrativi prescritti.
[3] Le cause di non punibilità risultano determinate qualora ricorrano fenomeni di crisi per mancanza di liquidità, o qualora il contribuente abbia intrapreso un procedimento di regolarizzazione mediante rateazione (o accesso ad altri strumenti deflativi del contenzioso).
Massimiliano De Bonis
Venerdì 6 settembre 2024
LAB AntiriciclaggioCorso pratico in aula sugli adempimenti per gli studi professionali Giovedì 19 settembre 2024, ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 DOCENTE: Massimiliano De Bonis Una giornata di full immersion dedicata agli adempimenti antiriciclaggio per gli studi professionali. In collaborazione con ODCEC Ravenna e Fondazione DCEC Ravenna. Luogo: Grand Hotel Mattei, Via Enrico Mattei n. 25, 48100 RAVENNA (solo in presenza, non on line) Accreditamento: richiesto per Commercialisti. PROMO EARLY BOOKING SOLO FINO AL 10/9!!!Introduzione e programma Il corso si propone di fornire al professionista informazione e strumenti per l’attuazione pratica di tutte le procedure e gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ricadenti sugli studi professionali. Mediante approccio guidato e con l’ausilio di tool e formulari resi direttamente disponibili in aula ai professionisti convenuti, la partecipazione alla giornata formativa consentirà di acquisire la necessaria formazione e di confrontarsi direttamente con il docente riguardo la concreta realizzazione delle procedure di adeguata verifica della clientela e di formazione del fascicolo del cliente. Il “Focus” conclusivo sarà dedicato alla modalità di compilazione del questionario (adempimento dichiarativo di fine anno da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) al fine di scongiurare errori e/o omissioni che possano causare l’avvio dei procedimenti disciplinari specificatamente previsti. Consigli utili, suggerimenti efficaci e condivisione di esperienze dirette arricchiranno il bagaglio informativo acquisito nel corso della giornata di laboratorio antiriciclaggio. SCOPRI DI PIU’ |