La segnalazione di operazioni sospette (SOS) non è certamente un’attività professionale ordinaria. Essa comporta specifici obblighi legali, volti sia a proteggere il segnalante che a evitare reazioni negative dal sospettato. Vediamo quali sono le possibilità offerte dalla nuova piattaforma ArSOS sviluppata per i Commercialisti
Segnalazione di operazioni sospette con piattaforma ARSOS del CNDCEC: Argomenti trattati
I soggetti obbligati
- La segnalazione di SOS da parte degli obbligati
- Le errate segnalazioni
- Le esclusioni dall’obbligo di SOS
- La tutela del segnalante
- Le eccezioni al divieto di comunicare a terzi la SOS
- Il flusso di ritorno delle informazioni
- La piattaforma ArSOS del C.N.D.C.E.C.
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Soggetti obbligati
I soggetti obbligati a Segnalare le Operazioni Sospette (SOS) sono individuate nell’art. 3, del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231. Tra queste, evidenziamo (le successive lettere alfabetiche corrispondono a quelle del D.Lgs.):
- in base all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 (Trattasi degli intermediari bancari e finanziari):
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- le banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società di investimento a capitale variabile e quelle a capitale fisso, mobiliare e immobiliare;
- Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- alcune imprese di assicurazione;
- alcuni intermediari assicurativi;
- i confidi;
- i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria.
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- in base all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 (Trattasi degli altri operatori finanziari):
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- alcune società fiduciarie;
- i mediatori creditizi;
- gli agenti in attività finanziaria;
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- in base all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 231/2007(Trattasi di professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria):
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- i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di talune operazioni;
- i revisori legali e le società di revisione.
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La segnalazione di operazioni sospette da parte degli obbligati
L’art.