La notifica e il deposito degli atti processuali presso le Corti di Giustizia Tributarie devono avvenire esclusivamente in modalità telematica, con poche eccezioni per controversie fino a 3.000 euro senza difensore. Ma cosa si intende per ricorso tributario telematico? In caso di file non conforme alle specifiche quali sono gli esiti del contenzioso? Implicazioni e i dettagli delle nuove regole.
L’art. 16 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, modificando l’art. 16 bis del d.lgs. n. 546/1992, ha stabilito che dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Corti di Giustizia Tributarie devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica.
L’obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro; al fine di eseguire il deposito del ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), per cui è necessario avere la connessione ad internet; la firma digitale e la casella di posta elettronica certificata (Pec).
In questo contesto si innesta la recente sentenza di merito in commento da cui emerge che il ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione – redatto in forma analogica e poi scansionato per estrarne la copia per immagine, a mezzo posta anziché via posta elettronica certificata e, di conseguenza, nelle medesime forme poi depositato – è inammissibile.
La notifica ed il deposito del ricorso, quindi, senza l’utilizzo della modalità telematica comporta la violazione delle norme sopra illustrate con conseguente inammissibilità del ricorso (CGT 1° gr Latina).
Il ricorso tributario in modalità telematica
Il ricorso tributario deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. In cas