Esaminando l’onerosità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, il testo chiarisce come un servizio sia imponibile solo con un nesso causale diretto tra prestazione e corrispettivo. Si analizzano inoltre casi specifici come il distacco del personale e le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, evidenziando l’importanza del rapporto giuridico e della sinallagmaticità per la rilevanza fiscale.
La nozione di onerosità della prestazione di servizi ai fini IVA
L’esame del tema deve necessariamente dipartire dalla nozione di onerosità della prestazione di servizio ai fini IVA. A tale proposito va sottolineato come per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE:
“la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come prestazione a titolo oneroso presuppone la necessaria esistenza di un nesso causale diretto tra tale prestazione ed un corrispettivo effettivamente percepito (per tutte si cfr CGE 10 giugno 2014, Causa C-653/11 Commissioners Her Majesty’s Revenue and Costums c Newey, punto 40)”.
Nota la sentenza Tolsma del 3 marzo 1994 (tra le prime ad affermare la necessità del raccordo diretto tra la prestazione e la controprestazione) che ebbe ad oggetto la pretesa da parte delle Autorità fiscali olandesi di ritenere imponibile l’attività musicale del signor Tolsma, il quale era un suonatore ambulante per le vie pubbliche dei Pasi Bassi che esibiva la sua arte musicale a favore dei passanti, i quali a loro discrezione lo compensavano con un obolo unilateralmente deciso.
La controversia venne decisa dal Giudice Europeo con la testuale evidenza che:
“una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente”.
La prestazione di servizio riassume quindi il paradigma fiscale del presupposto oggettivo solo se tra le parti viene a configurarsi un rapporto giuridico di tipo sinal