Il regime fiscale dei veicoli a motore: le ultime

Alcune recenti sentenze di Cassazione ci permettono di fare il punto sul complesso rapporto fra auto e fisco. Per motivi di gettito, il regime fiscale dei veicoli a motore è soggetto a forti restrizioni.

regime fiscale veicoliCon due recenti pronunce, una relativa alle imposte dirette, l’altra relativa all’IVA, la Corte di Cassazione interviene sul regime fiscale dei veicoli a motore. Parlando di deducibilità del costo, e di detraibilità dell’IVA dei veicoli a motore, occorre, come sempre d’altronde, partire dal dato normativo:

  • per la deducibilità del costo, il riferimento è l’art. 164, comma 1, punto 2, lett. b) del TUIR, che prevede la misura limitativa del 20% relativamente ai veicoli stradali a motore con la sola esclusione di quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (in tal senso è il rinvio alla lett. a del punto 1, del 1° comma dell’art. 164) e non come genericamente utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;
  • per la detraibilità dell’Iva, il riferimento è l’art. 19bis comma 1, lett. c, del testo IVA, secondo cui l’imposta relativa all’acquisto di veicoli stradali a motore….

    “è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli 1) non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, 2) quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché 3) per gli agenti di commercio”.

In questo contributo analizziamo due recenti ordinanze della Cassazione: la n. 15679 del 05/06/2024 sul tema IVA, e la n. 16190 dell’11/06/2024 sul tema delle imposte dirette.

 

Il regime fiscale dei veicoli a motore

Imposte dirette…

Nell’ordinanza n. 16190 dell’11/06/2024 viene rappresentato che

… II legislatore, nell’individuare con riguardo a quali mezzi possano essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi, ha considerato, infatti, come fattore scriminante, l’indispensabilità di quei veicoli per l’esercizio stesso dell’impresa, ovvero la circostanza che l’attività dell’impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata.

Un uso promiscuo può essere presunto per quei veicoli che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa, mentre tale presunzione non è consentita per i veicoli senza i quali l’impresa non può essere esercitata. In tale caso la deduzione integrale spetta se il bene si raccorda in modo indispensabile ed è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività d’impresa (in tal senso anche Cass. n. 31031/2018)…”.

Il principio esposto nella ordinanza appare in linea con il dettato normativo del succitato art. 164 comma1 punto 2) lett. b) del TUIR che consente una percentuale di deducibilità del 20% per i veicoli diversi da quelli di cui al punto 1 del medesimo articolo.

Atteso il riferimento ai veicoli, da usare come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, in luogo della locuzione generica uso strumentale esclusivo nell’esercizio dell’impresa, sarebbe precluso ogni diritto di deduzione diverso dalla misura del 20%, anche nel caso di uso esclusivo se non anche strumentale.

 

… e Iva

Se il principio esposto nella ordinanza 16190 appena commentata appare in linea con il dettato normativo, lo stesso non possiamo dire per l’ordinanza n. 15679 del 05/06/2024, con cui ripetiamo la Suprema Corte si è pronunciata in tema di iva.

Tralasciando il riferimento ai presupposti alla base del regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72 (regime fiscale degli esportatori abituali), in quanto non rilevano ai fini del presente contributo, l’ordinanza ci interessa (e preoccupa!) nella conclusione, laddove si perviene ad una “equiparazione” della normativa relativa al comparto delle imposte dirette con quella relativa ai fini dell’IVA, nonostante la diversità chiara delle due versioni letterali degli articoli succitati.

Dal tenore letterale della lett. c) dell’art. 19, comma 1, infatti, la percentuale limitata di detrazione (40% in luogo del 100%) non è subordinata alla “strumentalità” del veicolo bensì al solo utilizzo non “promiscuo”.

Così, ad esempio, un veicolo stradale a motore, esclusivamente destinato a servizio dell’impresa, non sconterebbe nessuna limitazione ai fini Iva (con onere della prova a carico dell’impresa), a prescindere dal nesso causale dello stesso con l’oggetto sociale, e quindi della sua strumentalità.

L’uniformazione, operata dalla Suprema Corte, del profilo Iva (meno penalizzante, nonostante sia oggetto di vigilanza dell’U.E) con quello più restrittivo delle imposte dirette (sebbene teoricamente più libero e svincolato dai dettami U.E.) appare dettata (ancora una volta!) dal criterio di “fare cassa” e non già da una asettica ed oggettiva interpretazione della norma, andando tra l’altro a rettificare la sentenza del Collegio Regionale che, per le ragioni di cui sopra, appariva del tutto corretta in punta di diritto.

 

NdR. Abbiamo recentemente approfondito qui il complesso regime fiscale dei veicoli a motore

 

Danilo Sciuto e Simone Di Febo

Giovedì 18 Luglio 2024