Segnaliamo due recenti sentenze di Cassazione che pongono dubbi sulle limitazioni fiscali ai costi derivanti dall’acquisto e gestione di veicoli stradali a motore. Ricordiamo che esiste un limite di deducibilità dei costi dal reddito, ed un limite diverso per la detrazione dell’IVA che grava su tali costi.
La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al regime fiscale dei veicoli stradali a motore rappresentando testualmente:
“II legislatore, nell’individuare con riguardo a quali mezzi possano essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi, ha considerato, infatti, come fattore scriminante, l’indispensabilità di quei veicoli per l’esercizio stesso dell’impresa, ovvero la circostanza che l’attività dell’impresa senza quei veicoli non possa essere esercitata.
Un uso promiscuo può essere presunto per quei veicoli che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa, mentre tale presunzione non è consentita per i veicoli senza i quali l’impresa non può essere esercitata.
In tale caso la deduzione integrale spetta se il bene si raccorda in modo indispensabile ed è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività d’impresa (in tal senso anche Cass. n. 31031/2018)”.
Le limitazioni alle deduzioni dei costi relativi ai veicoli a motore
Il principio di diritto esposto nell’ordinanza in commento è corretto dal momento che l’art. 164, comma 1, punto 2, TUIR, prevede la misura limitativa del 20% relativamente ai veicoli stradali a motore con la sola esclusione di quelli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (in tal senso è il rinvio alla lett. a del punto 1, del 1° comma dell’art. 164) e non come genericamente utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
La sinergia rinforzata del veicolo da usare come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa in luogo di quella generica insita nella locuzione “uso strumentale esclusivo nell’esercizio dell’impresa”, preclude un diritto di deduzione diverso dalla misura del 20% anche nel caso esso di fatto consumi ogni sua prerogativa d’uso nell’esercizio di impresa.