Il collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2024 ha introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Questa normativa promette di rivoluzionare il settore, rendendo ogni locazione più trasparente e regolamentata. Scopriamo come funziona, le responsabilità dei proprietari e le conseguenze per chi non si adegua.
La disciplina del Codice Identificativo Nazionale (CIN) delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed alle unità immobiliari utilizzate per le locazioni turistiche brevi o di altro tipo[1] è stata completata. Esploriamone regole e funzionamento.
Il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) con funzione antievasione
Questa disposizione prevede, al comma 1°, che, per contrastare forme irregolari di ospitalità (e la conseguente evasione fiscale) e salve le eccezioni di cui diremo tra poco, il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (CIN) a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle unità immobiliari ad uso abitativo[2] destinate alle locazioni turistiche brevi identificate dall’articolo 4 del Decreto-Legge n° 50 del 2017 ed a tutte le unità immobiliari sempre con destinazione d’uso di civile abitazione destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
Si comprende che la portata dell’innovazione è davvero grande perché questo codice identificativo si applica anche a chi ha un solo immobile da locare a turisti e va utilizzato in tutte le comunicazioni (pubblicitarie, ecc.) che hanno per oggetto la locazione a fini turistici di esso.
Nel caso delle Regioni e delle Province Autonome che hanno istituito procedure di attribuzione di appositi codici identificativi alle unità immobiliari utilizzate per contratti di locazione a finalità turistica, compreso quello di locazione breve (come la Puglia), tali enti sono tenuti all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati[3], aggiungendo ai codici regionali o provinciali assegnati un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, ed alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in loro possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive ed alle unità immobiliari che si intendono locare, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli alloggi per locazione breve prevista dal comma 4° dell’art. 13-quater del DL 34/2019 di cui abbiamo parlato in precedenza in questo paragrafo.
La ricodificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di effettiva applicazione delle disposizioni dell’art. 13-ter del D