Il Consiglio di Stato ha stabilito che i requisiti di partecipazione a una gara d’appalto devono essere mantenuti per tutta la durata della procedura, dalla presentazione dell’offerta alla stipula del contratto. Ma che succede se un concorrente perde il requisito della regolarità fiscale? Deve informare la stazione appaltante? Con quali conseguenze? Spetta al giudice amministrativo verificare l’idoneità delle certificazioni relative ai requisiti partecipativi. Ma cosa succede se la stazione appaltante non si accorge della perdita del requisito?
Oggi analizziamo un caso estremamente particolare e complesso riguardante le gare di appalto. Cosa accade su un concorrente perde il requisito della regolarità fiscale durante la gara? Va escluso oppure no? Ecco cosa ha deciso il Consiglio di Stato.
Il concorrente che durante la gara perde il requisito della regolarità fiscale, va escluso?
Questo l’interrogativo al quale ha dato recentemente risposta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7 del 24.4.2024.
In tale pronuncia il Supremo consesso amministrativo ha affermato molto nitidamente che:
- i requisiti di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica devono essere posseduti continuativamente dall’operatore economico concorrente, ovverosia devono essere posseduti dal momento della presentazione dell’offerta al momento della stipula del contratto;
- e, pertanto, che l’operatore economico che nel corso della procedura di gara perde uno (o più) dei requisiti di partecipazione alla stessa deve informare prontamente la Stazione appaltante (laddove questa non se ne sia comunque avveduta), anche in ragione di quanto ad oggi dispone l’art. 1, c. 2bis, della L. n. 241/90 “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”;
- che la Stazione appaltante, accertato il venir meno del requisito partecipativo, deve escludere il concorrente dalla gara.
Controlli e conseguenze della perdita dei requisiti
Ha inoltre puntualizzato che:
- il concorrente che impugna l’aggiudicazione altrui può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario era in realtà privo, ab origine, del requisito partecipativo, sia che lo ha perso in corso di gara;
- infine, che compete al Giudice amministrativo accertare, in via incidentale, nel giudizio relativo all’affidamento del contratto, la idoneità e la completezza delle certificazioni e delle attestazioni relative ai requisiti partecipativi.
Quanto statuito, ratione temporis, per il previgente D. Lgs. n. 50/2016 si ritiene confermabile anche per il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) che, peraltro, al comma 14 dell’art. 96, rubricato “Disciplina dell’esclusione”, prevede espressamente l’obbligo per il concorrente di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione (automatica o non automatica) dalla gara (oltre a prevedere le possibili conseguenze in caso di omissione informativa).
Ne consegue che gli operatori economici che partecipano a procedure di evidenza pubblica, per evitare l’esclusione, dovranno essere particolarmente attenti a mantenere continuativamente il possesso dei requisiti partecipativi, dal momento della presentazione dell’offerta fino al momento della stipula del contratto.
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Andrea Arduini e Roberto Camporesi – Studio BP & Associati
Sabato 8 giugno 2024