Quando l’intimazione di pagamento riguarda cartelle esattoriali di diversa natura (erariale, previdenziale ecc.) occorre impugnare l’atto avanti ciascun Giudice competente per la singola materia, prestando particolare attenzione alle rispettive formalità in termini di preclusione e decadenza. Vediamo quali.
Spesso e volentieri un’intimazione di pagamento entro lo stringente termine di 5 giorni notificato dal concessionario della riscossione, sottende varie cartelle esattoriali di diversa natura (tributarie, previdenziali, multe amministrative, ecc.) ragion per cui il medesimo atto, seppur unitario nella forma, nella sostanza va impugnato avanti il Giudice competente per la singola materia in funzione della specifica pretesa esattoriale intimata.
La stessa intimazione di pagamento, recante plurime cartelle esattoriale di diversa natura, va distintamente impugnata:
- avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, territorialmente competente, per le pretese contributive erariali;
- avanti il competente Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, territorialmente competente, per le pretese contributive previdenziali;
- avanti il competente Giudice di Pace, territorialmente competente, per le pretese esattoriali residuali, ad esempio le multe irrogate per la violazione di norme del Codice della Strada.
L’intimazione su più cartelle va impugnata avanti ciascun Giudice competente nei rispettivi termini decadenziali
Per ciascuna autorità Giudiziaria competente per la pretesa sostanziale, per non incorrere in vizi di forma e di rito, che potrebbero pregiudicare l’accoglimento del ricorso fondato nel merito, bisogna quindi rispettare le formalità prescritte in termini di preclusioni e decadenza.
Malgrado, quindi, l’intimazione di pagamento affermi generalmente il termine di 5 giorni per il pagamento bonario della somma intimata, è opportuno quanto segue.
1) Ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
Per i ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado il termine decadenziale per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D. Lgs. n. 546/1992).
A differenza dei riti rimasti ancora più “formali” avanti l’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale del Lavoro e Giudice di Pace), nel processo tributario, in cui vige ancora il principio della “trattazione scritta”, è possibile rimediare alle incompletezze del ricorso introduttivo tramite il deposito di memoria ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 (Legge sul processo Tributario) da depositarsi necessariamente entro il termine perentorio di 20 giorni liberi prima della trattazione nel merito del ricorso, a mezzo della quale è possibile produrre documentazione non allegata nell’atto introduttivo del giudizio; ed eventualmente, entro il termine perentorio di 10 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, è possibile depositare anche una ulteriore memoria illustrativa, sempre ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 546/1992.
Per non parlare della sostanziale “libertà” di produrre documenti nuovi nel peculiare rito tributario, facoltà preclusa avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria (Giudice del Lavoro e Giudice di Pace).
Questi aspetti, che nella prassi sono sovente sottovalutati dagli operatori, che si limitano a depositare il ricorso, senza coltivare le opportunità e le prospettive che vengono offerte dalla più ampia libertà di produzione documentale nel giudizio tributario (da non trascurare anche la possibilità di produrre documentazione anche in sede d’appello, preclusa avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria).
2) Ricorsi avanti il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro
Per i ricorsi avanti il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, malgrado la normativa disponga il termine di 40 giorni dalla notifica dell’atto, è consigliabile proporre il ricorso entro il termine breve di 20 giorni, laddove il Giudice dovesse qualificare l’impugnazione come “opposizione agli atti esecutivi”, ragion per cui l’opposizione andrebbe depositata entro il termine di 20 giorni dalla notifica, considerando che, avanti il Giudice del Lavoro, a differenza del giudizio in Corte di Giustizia Tributaria, vanno da subito prodotti i documenti di prova scritta ed articolati i capitoli di prova per testimoni, indicando con precisione le istanze istruttorie ed i riferimenti delle persone fisiche che si intendono chiamare a deporre avanti il Tribunale (nominativi e rispettivi indirizzi di residenza).
3) Ricorsi residuali avanti il Giudice di Pace
Per i ricorsi residuali avanti il Giudice di Pace, il termine, anche dopo la recente riforma “Cartabia” rimane quello classico di 30 giorni, con l’avvertenza però che, essendo il nuovo rito per così dire “ibridato” con quello del lavoro, vanno da subito prodotti i documenti ed articolati i capitoli di prova per testimoni, indicando quindi con precisione anche avanti il GDP, le istanze istruttorie ed i riferimenti delle persone fisiche (nominativi ed rispettivi indirizzi di residenza) delle persone fisiche che si intendono chiamare a deporre.
Roberto Molteni
Giovedì 20 Giugno 2024