Modello di Ricorso contro l’intimazione di pagamento di cartelle tributarie non notificate
Con istanza di sospensione della riscossione
A cura di: Avv. Roberto Molteni
Data pubblicazione: 13/06/2024
Formato: Word
Pagine: n. 8
Il presente fac-simile è un modello di ricorso contro l’intimazione di pagamento ricevuta a seguito di cartelle esattoriali tributarie (relative quindi a IRPEF, IRAP, IVA e altre imposte e tasse) basato su:
- inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento;
- intervenuta decadenza del potere di notifica delle cartelle;
- intervenuta prescrizione del credito esattoriale, delle sanzioni e degli interessi;
- mancata prova del rispetto delle formalità nell’emissione delle cartelle.
Il modello prevede, oltre alle formalità principali e la puntuale descrizione dei motivi sopra citati, anche l’istanza di sospensione della riscossione.
Questo prodotto ha lo scopo di diffondere tra gli operatori “a tutto tondo” una maggiore consapevolezza delle opportunità e delle possibilità offerte dai vari riti, fornendo un modello di atto giuridico personalmente sperimentato con discreto successo dall’Autore.
Attenzione alle formalità di ciascuna autorità Giudiziaria competente
Qualora l’intimazione di pagamento riguardi cartelle esattoriali di diversa natura (erariale, previdenziale ecc.) occorre impugnare l’atto avanti ciascun Giudice competente per la pretesa sostanziale e, per non incorrere in vizi di forma e di rito, che potrebbero pregiudicare l’accoglimento del ricorso fondato nel merito, bisogna quindi rispettare le formalità prescritte in termini di preclusioni e decadenza.
Malgrado, quindi, l’intimazione di pagamento affermi generalmente il termine di 5 giorni per il pagamento bonario della somma intimata, è opportuno considerare quanto segue.
1) Ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
Per i ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado il termine decadenziale per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D. Lgs. n. 546/1992).
A differenza dei riti rimasti ancora più “formali” avanti l’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale del Lavoro e Giudice di Pace), nel processo tributario, in cui vige ancora il principio della “trattazione scritta”, è possibile rimediare alle incompletezze del ricorso introduttivo tramite il deposito di memoria ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 (Legge sul processo Tributario) da depositarsi necessariamente entro il termine perentorio di 20 giorni liberi prima della trattazione nel merito del ricorso, a mezzo della quale è possibile produrre documentazione non allegata nell’atto introduttivo del giudizio; ed eventualmente, entro il termine perentorio di 10 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, è possibile depositare anche una ulteriore memoria illustrativa, sempre ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 546/1992.
Per non parlare della sostanziale “libertà” di produrre documenti nuovi nel peculiare rito tributario, facoltà preclusa avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria (Giudice del Lavoro e Giudice di Pace).
Questi aspetti, che nella prassi sono sovente sottovalutati dagli operatori, che si limitano a depositare il ricorso, senza coltivare le opportunità e le prospettive che vengono offerte dalla più ampia libertà di produzione documentale nel giudizio tributario (da non trascurare anche la possibilità di produrre documentazione anche in sede d’appello, preclusa avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria).
2) Ricorsi avanti il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro
Per i ricorsi avanti il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, malgrado la normativa disponga il termine di 40 giorni dalla notifica dell’atto, è consigliabile proporre il ricorso entro il termine breve di 20 giorni, laddove il Giudice dovesse qualificare l’impugnazione come “opposizione agli atti esecutivi”, ragion per cui l’opposizione andrebbe depositata entro il termine di 20 giorni dalla notifica, considerando che, avanti il Giudice del Lavoro, a differenza del giudizio in Corte di Giustizia Tributaria, vanno da subito prodotti i documenti di prova scritta ed articolati i capitoli di prova per testimoni, indicando con precisione le istanze istruttorie ed i riferimenti delle persone fisiche che si intendono chiamare a deporre avanti il Tribunale (nominativi e rispettivi indirizzi di residenza).
Dello stesso Autore è disponibile anche il medesimo modello per il caso delle cartelle esattoriali per contributi previdenziali.
3) Ricorsi residuali avanti il Giudice di Pace
Per i ricorsi residuali avanti il Giudice di Pace, il termine, anche dopo la recente riforma “Cartabia” rimane quello classico di 30 giorni, con l’avvertenza però che, essendo il nuovo rito per così dire “ibridato” con quello del lavoro, vanno da subito prodotti i documenti ed articolati i capitoli di prova per testimoni, indicando quindi con precisione anche avanti il GDP, le istanze istruttorie ed i riferimenti delle persone fisiche (nominativi ed rispettivi indirizzi di residenza) delle persone fisiche che si intendono chiamare a deporre.
Note tecniche
- Il fac-simile è in formato word, liberamente modificabile ed integrabile dal professionista.
- Il fac-simile è subito scaricabile e utilizzabile per un numero illimitato di casi.
L’Autore
Roberto Molteni
Avvocato tributarista in Lecco, specializzato nella materia commerciale e con esperienza ventennale.