Il MEF ha confermato il valore di 48 euro come deduzione forfettaria per gli autotrasportatori per l’anno 2023, da utilizzare nel modello redditi 2024.
L’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, disciplina una deduzione forfetaria per gli autotrasportatori. Sebbene la norma già quantifichi l’importo della deduzione, la misura effettiva spettante viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
Deduzioni forfettarie per autotrasportatori nel modello Redditi 2024
Con un recente comunicato, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023, che restano identiche a quelle dello scorso anno, pari a 48 euro. La notizia ci dà il destro per ricordare alcune cose che possono essere di aiuto nella pratica.
Quando spetta la deduzione?
Innanzi tutto, occorre precisare che la deduzione riguarda le sole imprese di autotrasporto per conto terzi, escludendo quindi quelle autorizzate al solo trasporto per conto proprio.
Sono altresì escluse le imprese che sono in contabilità ordinaria per obbligo (ossia che hanno avuto ricavi 2022 superiori a €. 500.000).
Inoltre, rilevano i soli trasporti effettuati personalmente dal titolare o dai singoli soci di Snc o Sas, escludendo quindi le trasferte effettuate dai soci di società di capitali, dai collaboratori familiari e/o coadiutori dell’impresa, nonché dai lavoratori dipendenti, i quali ultimi hanno una diversa regolamentazione per le trasferte.
Altro elemento da considerare è che ai fini della deduzione, ciò che rileva è l’effettuazione della trasferta per motivi aziendali, a prescindere dalla tipologia di automezzo che viene utilizzato.
La deduzione forfettaria poi spetta indipendentemente dal numero di viaggi effettuati nel medesimo giorno: essa spetta una sola volta per ciascun giorno di effettuazione del trasporto.
Nel caso in cui, pertanto, nel medesimo giorno l’imprenditore effettui due trasferte, una fuori dal comune e l’altra all’interno dello stesso, non è ammesso fruire di due distinte deduzioni forfettarie, ma occorrerà scegliere.
Non vi è infine alcun obbligo di rientrare presso la sede dell’impresa al termine di ciascuna trasferta.
Serve documentazione a supporto?
Le spese non devono essere documentate, ma per numerosi motivi è opportuno predisporre un documento che serve a dare l’inerenza a queste spese, ossia il “prospetto delle trasferte”. Non si tratta di documento previsto dalla norma, ma è senz’altro opportuno averlo.
In esso andranno indicati i viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione, gli estremi dei relativi documenti utilizzati (DDT o “lettera di vettura” internazionale), le fatture emesse
NdR. Vedi qui la gestione della deduzione forfettarie autotrasportatori nel modello redditi 2023
Danilo Sciuto
Mercoledì 12 Giugno 2024