Dallo scorso 30 Aprile 2024 sono cambiate le norme in tema di contraddittorio preventivo generalizzato. In questo articolo passiamo in rassegna i principi del nuovo contraddittorio e puntiamo il mouse sugli atti del Fisco esclusi dalla nuova disciplina.
Pubblicato il 24 aprile 2024 il decreto del MEF che individua gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, sono ai nastri di partenza le nuove regole.
In pratica, una volta in soffitta l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000[1] e pienamente in vigore l’art. 6-bis, della L. n. 212/2000, contribuenti e uffici dovranno spesso giocare anticipatamente.
Contraddittorio preventivo anticipato: i principi della Riforma
Infatti, il D.Lgs. n. 219/2023 ha generalizzato i principi di fondo che già governano il contraddittorio preventivo nelle ipotesi attualmente disciplinate dal legislatore, superando così il “doppio binario”, prima previsto per i casi diversi da quelli disciplinati dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (mediante accesso o “a tavolino”).
Così è stata introdotta una disciplina omogenea, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo (a tavolino, ovvero mediante accessi, ispezioni e verifiche), fissando un termine congruo a favore del contribuente – non inferiore a 60 giorni – per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento, con contestuale obbligo da parte dell’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente.
Dettagli e implicazioni dell’Articolo 6-bis dello Statuto del contribuente
L’art. 6-bis nello Statuto del contribuente, di cui alla L. n. 212/2000, prevede, pertanto, che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il successivo comma 2 dell’art.6-bis, esclude tuttavia il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo fo