Una delle scadenze di Marzo è quella relativa alla tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali per le società di capitali. Nel 2024 la data de segnare in rosso è lunedì 18 Marzo (in quanto il 16 marzo cade di sabato).
Entro il prossimo 18 Marzo 2024 le società di capitali devono obbligatoriamente versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili di cui all’art. 2215 c.c.. tramite F24 telematico.
È doveroso ricordare che a seguito dell’intervento compiuto dalla intervenuta Legge 383/2001, la vidimazione è ora prevista solo per i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché su ogni altro libro o registro per cui l’obbligo di bollatura sia previsto da norme speciali.
Al contrario, i libri contabili previsti dal Codice Civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili), non sono più soggetti all’obbligo di bollatura, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.
Soggetti obbligati al versamento della Tassa di concessione governativa
I soggetti obbligati al versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali sono i seguenti:
- le società di capitali(Spa, Srl, Sapa);
- le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento). Questo a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);
- enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del DPR n. 917/1986 Tuir). Vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).
Inoltre, ai fini dell’adempimento, sono tenute al versamento della tassa, anche:
- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali(escluse solamente le società fallite). Sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
La vidimazione iniziale
La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
Soggetti esonerati
Sono escluse dal versamento della tassa di concessione governativa le società cooperative e di mutua assicurazione; consorzi diversi dalle società consortili; le società sportive affiliate ad una Federazione; le società di capitali dichiarate fallite.
Restano ulteriormente escluse le imprese costituite in forma diversa: imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).
Le società sportive dilettantistiche non sono tenute al pagamento della sola tassa di concessione governativa in base all’art. 13 bis comma 1 del DPR 641/72, così come modificato dall’art. 90 comma 7 L. 289/2002.
Il comma 17 dell’art. 90 L. 289/2002 recita inoltre che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e all’art. 20 che è istituito presso il CONI, anche in forma telematica, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per godere dell’esenzione viene è necessario produrre copia del certificato di riconoscimento rilasciato dal CONI o di avvenuta iscrizione al suddetto registro.
Importo dovuto
La tassa annuale è calcolata in misura forfettaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno, in base: al capitale sociale (o del fondo di dotazione) esistente al 1° gennaio 2024 non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente a detta data.
La tassa è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, in misura forfetaria pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Modalità di versamento tramite F24
Il versamento va effettuato mediante F24, con modalità telematiche, tenendo presente che:
- nel caso di saldo “a zero” con compensazione vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/ Fisconline);
- nel caso di saldo a debito con o senza compensazione vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati:
- codice tributo “7085”
- periodo di riferimento “2024”.
Sanzioni
Nell’ambito del DPR 641/72 non si riscontra alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale.
La riforma del 1997 ha infatti soppresso l’art. 9 comma 3 DPR 641/72 nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa dal 100% al 200%. Il mancato versamento è punito con la sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento del tributo omesso, con un minimo di 103 euro.
Il versamento tardivo (punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta dovuta) può formare oggetto di regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
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Giovanna Greco
venerdì 1 marzo 2024