Domestici: i nuovi importi contributivi per il 2024

L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

contributi 2024 lavoratori domesticiL’INPS ha comunicato le fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti, per l’anno 2024, ai lavoratori domestici.

L’aggiornamento, in particolare, ha tenuto conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo stimato dall’Istat per famiglie di operai ed impiegati (FOI), risultato nella misura del 5,4% per il biennio 2022-2023.

Si ricorda sin da ora, che restano in vigore:

  • gli esoneri previsti ai sensi dell’art. 120 della L. n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001;
  • gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, comma 361 e 362, della L. n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico, salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e di rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.

 

Il contributo addizionale

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

In sostanza, il suo obiettivo è quello di finanziare in parte la NASpI. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Si ricorda, al tal proposito, che la L. n. 197/2022 all’art. 1, comma 286 ha previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

 

I valori contributivi 2024

Laddove l’orario di lavoro del collaboratore non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario fa riferimento a tre diverse fasce di retribuzione. Nel caso in cui, invece, l’orario di lavoro è di almeno 24 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

Pertanto, l’importo del contributo orario (comprensivo di CUAF) è pari a:

  • 1,66 euro (di cui 0,42 euro sono a carico del lavoratore), se la retribuzione oraria effettiva è fino a 9,40 euro;
  • 1,88 euro (di cui 0,47 euro sono a carico del lavoratore), se la retribuzione oraria effettiva è tra gli 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
  • 2,29 euro (di cui 0,57 euro sono a carico del lavoratore), se la retribuzione oraria effettiva è oltre gli 11,45 euro.

Laddove l’orario di lavoro sia superiore alle 24 ore settimanali, l’importo del contributo orario è pari a 1,21 euro (di cui 0,30 euro sono a carico del lavoratore). Mentre la retribuzione convenzionale è pari a 6,06 euro.

Diversamente, l’importo del contributo orario comprensivo del contributo addizionale è pari a:

  • 1,78 euro (di cui 0,42 euro sono a carico del lavoratore), se la retribuzione oraria effettiva è fino a 9,40 euro;
  • 2,01 euro (di cui 0,47 euro sono a carico del lavoratore), se la retribuzione oraria effettiva è tra gli 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
  • 2,45 euro (di cui 0,57 euro sono a carico del lavoratore), se la retribuzione oraria effettiva è oltre gli 11,45 euro.

Laddove l’orario di lavoro sia superiore alle 24 ore settimanali, l’importo del contributo orario è pari a 1,29 euro (di cui 0,30 euro sono a carico del lavoratore). Mentre la retribuzione convenzionale è pari a 6,06 euro.

 

Termini di versamento dei contributi

I contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario:

  • I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): dal 1° al 10 aprile;
  • II trimestre (aprile-maggio-giugno): dal 1° al 10 luglio;
  • III trimestre (luglio-agosto-settembre): dal 1° al 10 ottobre;
  • IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

Si ricorda, a tal proposito, che il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima e né dopo i predetti termini. Qualora coincida con sabato, domenica o con un giorno festivo, la scadenza si proroga al giorno successivo non festivo.

In caso di licenziamento, invece, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il versamento comprenderà anche i contributi relativi alle ferie maturate e non godute.

 

Fonte: Circolare INPS n. 23 del 29 gennaio 2024.

 

Antonella Madia

Lunedì 12 febbraio 2024

 

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