Nel processo tributario, in caso di rettifica dei redditi di una società di persone, è necessario il litisconsorzio tra società e soci. Questo principio, basato sull’unitarietà dell’accertamento, implica che ogni ricorso coinvolga sia l’una che gli altri. Ma a cosa porta la violazione di questa regola? Rispondiamo esaminando i pareri della Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Nel processo tributario, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i soci in virtù dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica e dell’imputazione dei redditi a ciascun socio.
Pertanto, il giudizio di primo grado, avendo ad oggetto la pretesa impositiva nei confronti della società e non anche dei due soci, è inficiato da nullità dovendo svolgersi in litisconsorzio necessario e in contraddittorio con la società e tutti i soci (CGT 2 gr Lazio n. 4568/2022).
Sul tema dell’istituto del litisconsorzio abbiamo pubblicato: “Società di persone, litisconsorzio necessario tra società e soci“
Litisconsorzio necessario nel processo tributario
L’istituto del litisconsorzio necessario è disciplinato nell’ambito del processo tributario dall’art. 14 d.lgs n. 546/1992, il quale prevede che
“Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
Il successivo secondo comma stabilisce che se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel primo comma, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in giudizio entro un termine stabilito a pena di decadenza, sussistendo l’obbligatorietà di instaurare il contraddittorio da parte del medesimo giudice.
L’obbligatorietà del litisconsorzio è conseguenza del fatto che la decisione dell’autorità giudiziaria deve produrre i necessari effetti nei confronti di tutti i soggetti, come nel caso di impugnazione di un atto di accertame