Il ricorso tributario proposto avverso anche un solo avviso di rettifica da un socio o dalla società coinvolge tutti questi soggetti nello stesso giudizio e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, limitatamente ad alcuni di essi.
Il litisconsorzio necessario tra la società e ogni socio sussiste, non solo nei casi previsti per legge, ma in tutti i casi in cui la decisione non può conseguire il proprio scopo se non viene resa nei riguardi di tutti i soggetti.
Litisconsorzio: natura giuridica
L’istituto del litisconsorzio necessario, di chiara derivazione civilistica (art. 102 Codice procedura civile), è previsto all’art. 14 D. Lgs n. 546/1996 del rito tributario, il quale stabilisce che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
Il successivo secondo comma prevede che se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel primo comma è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in giudizio entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Alla base del litisconsorzio vi è, quindi, l’obbligatorietà di instaurare il contraddittorio da parte del giudice.
Il litisconsorzio facoltativo è previsto dall’art. 103 Codice procedura civile, mentre in ambito tributario è disciplinato dal citato art. 14, in cui si dispone che….
…”i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso possono intervenire volontariamente”.
Occorre distinguere il litisconsorzio facoltativo “proprio” quando il punto in comune tra i vari processi riguarda il petitum o la causa petendi; e il litisconsorzio facoltativo “improprio” allorché è legato al principio di economicità del processo, atteso che il giudicato verterà su separate ma identiche situazioni.
L’obbligatorietà del litisconsorzio è conseguenza del fatto che la decisione dell’autorità giudiziaria deve produrre i necessari effetti nei confronti di tutti i soggetti, come nel caso di impugnazione di un atto di accertamento avente ad oggetto il reddito di