Uno degli argomenti più discussi della riforma del contenzioso tributario è quello della sentenza definita semplificata, che dovrebbe snellire il processo tributario ma che solleva preoccupazioni per il rischio di semplificare eccessivamente questioni complesse, per il rischio di limitare il diritto alla difesa del contribuente e complicare i gradi di giudizio successivi.
L’articolo 1, comma 1, lettera t, del D.Lgs. 220 del 30/12/2023, attuativo della Legge Delega 111/2023, ha introdotto l’articolo 47-ter del D.lgs 546/1992, prevedendo la possibilità, per i giudici tributari – qualora venga ravvisata la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso – di decidere il merito in sede cautelare con sentenza semplificata.
Tuttavia, non si comprende come le vertenze che hanno ad oggetto questioni di diritto tributario, generalmente complesse, possano essere giudicate con un iter processuale semplificato.
Peraltro, la procedura semplificata può comportare dei risvolti negativi per il contribuente anche nei successivi gradi di giudizio.
La previsione della sentenza semplificata
Il nuovo articolo 47-ter del D.lgs