La recente riforma del contenzioso tributario ha portato cambiamenti significativi nel rapporto tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti, ponendo l’accento sul contraddittorio preventivo e sull’autotutela.
Viene mantenuto un sistema di comunicazione semplificata al contribuente a seguito dell’esito negativo delle attività di controllo, che non influisce sui futuri controlli dell’amministrazione.
Queste modifiche mirano a migliorare la trasparenza e a rafforzare i diritti dei contribuenti durante i controlli fiscali. Nuove regole garantiscono un contraddittorio informato ed efficace per gli atti contestabili, escludendo però alcuni casi.
L’obiettivo è quello di coinvolgere maggiormente il contribuente e rendere la comunicazione più efficace, sebbene permangano alcune incertezze riguardo l’ambito dei controlli.
Comunicazione esito negativo di istruttoria al contribuente
Il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 ha effettuato una serie di modifiche allo statuto del contribuente, di cui alla L. n. 212/2000, che investono sostanzialmente la necessità del contraddittorio preventivo e la nuova declinazione dell’autotutela, fra obbligatorietà e facoltatività. Tuttavia, rimane fermo il comma 5-bis, dell’art. 6, della L. n. 212/2000, inserito dall’art. 6-bis, della L. n. 122/2022, in sede di conversione del D.L. n. 73/2022, titolato “Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente”, secondo cui:
“In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima.
L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione ‘IO’.
Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’es