Analisi della disciplina tributaria del fastidioso balzello da 2 euro, che va applicato in relazione al documento emesso e che, per accordo fra le parti, deve essere addebitato al cliente. Una sintesi dei risvolti fiscali del riaddebito del bollo al destinatario della fattura.
In relazione all’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche con rivalsa verso il Cliente, sono stati di recente fornite alcune indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’esame della materia parte dall’obbligo di assoggettare il documento emesso al bollo per arrivare al riaddebito del tributo.
Assoggettamento dei documenti (fatture) all’imposta di bollo
In virtù del principio di alternatività Iva-bollo, la norma stabilisce che si applica l’imposta di bollo nella misura di 2 euro sulle fatture elettroniche recanti contemporaneamente l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate (se superiori a 77,47 euro) ai sensi dell’articolo 15, Dpr 633/1972.
Il caso del notaio
Nell’ambito della Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 491, il notaio istante ritiene che le fatture relative a un’unica prestazione, con l’addebito sia di compensi imponibili ai fini Iva sia di somme riguardanti spese anticipate non vadano assoggettate all’imposta di bollo in quanto le spese anticipate nel nome; e per conto del cliente sono funzionali all’operazione principale soggetta a Iva e fa presente che, in base all’articolo 6 della Tabella allegata al Dpr 642/1972, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati a Iva sono esenti da bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo e Iva.
L’Agenzia delle Entrate, invece, osserva che l’articolo 1, Dpr 642/1972 stabilisce che
«Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa»; nel caso specifico, l’artic