La nomina del revisore tra costi e benefici

Le recenti notifiche del Registro Imprese evidenziano la mancata nomina di revisori nelle società, basandosi sui bilanci 2021-2022. Questo può derivare da scarsa conoscenza delle norme o da scelte economiche, tuttavia la figura del revisore, distinta da quella del sindaco, è cruciale per la certificazione dei bilanci e ha significative implicazioni legali e fiscali.
La Suprema Corte ha in tal senso sottolineato l’importanza del bilancio certificato e della relazione di revisione come prove in sede giudiziaria. Ne deriva che la mancata nomina del revisore potrebbe comportare rischi e perdite per le società.

Nomine del revisore: le notifiche del Registro imprese

nomina revisoreÈ notizia di pochi giorni fa (vedi “SRL che hanno dimenticato la nomina del revisore o della società di revisione”) che il registro imprese sta notificando, alle società che in base alle risultanze dei bilanci 2021 e 2022 avrebbero dovuto obbligatoriamente provvedere alla nomina l’organo di controllo o il revisore entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, un invito a provvedere in tal senso.

 

I possibili motivi della mancata nomina del revisore

Svariati i motivi per cui vi sia stata l’assenza di nomina in queste società.

Uno potrebbe essere sicuramente la mancata conoscenza di tale norma.

Altro potrebbe essere legato al mero aspetto economico, ossia al fatto che l’amministratore non reputi opportuno sobbarcarsi di tale spesa e di tale figura.

Su questo secondo aspetto, tuttavia, occorre riflettere sul motivo per cui la figura del revisore/sindaco sia percepita come poco opportuna.

 

Funzioni del revisore e differenze con la carica di sindaco

Tra l’altro, le due figure (revisore e sindaco), per quanto accomunate da numerosi aspetti operativi, sono nettamente distinte sul piano della funzione.

Se infatti il sindaco è un controllore dell’operato dell’azienda sotto il profilo della conformità e del rispetto delle norme civilistiche che la disciplinano, così non è per il revisore, il quale ha la funzione di certificare il bilancio.

E su tale funzione è opportuno soffermarsi, poiché la giurisprudenza non ha mancato di sottolinearne l’importanza e l’utilità in sede di contenzioso anche fiscale.

I revisori, infatti, per certificare il bilancio di esercizio sono tenuti a verificare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili.

D’altronde, è noto che qualora dovessero emergere delle difformità tra quanto esposto nel bilancio certificato e nella relazione dei revisori e la situazione reale, ne deriverebbe la responsabilità sia penale che civile per i danni causati ai terzi e alla società che ha conferito l’incarico.

 

La Cassazione sulla rilevanza del bilancio certificato e della relazione dei revisori quali mezzi di prova

La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che:

“quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall’Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l’errore o l’inadempimento del revisore”.

Pur non potendo riconoscere al bilancio certificato e alla relazione dei revisori valore di presunzione legale, si tratta di documenti che, se prodotti in giudizio, devono essere presi in considerazione e rappresentano idonea prova dei fatti in essi enunciati.

 

Veridicità dei dati riportati in bilancio o nella relazione dei revisori: onere della prova

Spetta, quindi, alla controparte fornire la prova contraria mediante documenti idonei a dimostrare l’errore o l’inadempimento del revisore.

È stato in particolare riconosciuto che non è prova idonea la semplice contestazione verbale della veridicità dei fatti enunciati nel bilancio e riportati nella relazione dei revisori.

La relazione di revisione al bilancio certificato dunque è un documento idoneo a dimostrare i fatti in esso enunciati, i quali possono essere disconosciuti solo se l’Agenzia delle Entrate dimostra che si tratta di dati errati in quanto il revisore è incorso in errore o, comunque, in un inadempimento avendo enunciato fatti non veritieri.

 

Implicazioni della mancata nomina del revisore

La mancata nomina del revisore, in sostanza, può essere fonte di perdita di opportunità per la società, di cui il consulente deve quindi mettere al corrente l’amministratore.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…

Bilanci 2022: nomina organo di controllo nelle SRL (con fac-simile)

Nomina dell’organo di controllo nelle SRL entro l’approvazione del bilancio 2022 (con fac-simile)

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 4 dicembre 2023