La liquidazione è un’operazione societaria che consiste, cessata l’attività produttiva, nel provvedere alla conversione in denaro dei beni dell’impresa, all’estinzione dei suoi debiti, ed in generale alla definizione dei rapporti pendenti, con la devoluzione del residuo alla sfera personale dell’imprenditore, o nel caso della società, dei soci.
La liquidazione ordinaria (o volontaria) è disciplinata fiscalmente dall’art. 182 del TUIR e nel presente contributo ci si concentrerà sugli aspetti reddituali e dichiarativi.
Liquidazione di società: frazionamento del periodo d’imposta in corso e periodi successivi
L’art. 182 del TUIR (Liquidazione ordinaria) dispone che:
“in caso di liquidazione dell’impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’articolo 66 […]”
Perciò in caso di liquidazione si ha la necessità di frazionare il periodo d’imposta in corso in due distinti periodi:
- periodo ante liquidazione: compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data immediatamente antecedente a quella di inizio della liquidazione.
Il reddito di tale periodo viene determinato secondo le ordinarie disposizioni applicabili prima della liquidazione stessa in base alle risultanze di apposito conto economico per i soggetti in regime di contabilità ordinaria o a norma dell’art. 66 del TUIR per i soggetti in regime di contabilità semplificata;
- periodo di liquidazione: compreso tra la data di inizio della liquidazione e la fine della procedura di liquidazione medesima.
Il reddito di tale periodo viene determinato in base al bilancio finale di liquidazione, redatto anche per i soggetti in contabilità semplificata;
- periodi intermedi: sono presenti solo se la liquidazione si protrae oltre la fine dell’esercizio nel quale la stessa ha avuto inizio.
Il reddito della prima frazione di esercizio in liquidazione e quello dei successivi esercizi intermedi è determinato in via provvisoria sulla base dei bilanci intermedi, salvo conguaglio sulla base del bilancio finale di liquidazione.
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