Contribuenti forfettari: da 1 gennaio 2024 obbligo di fatturazione elettronica per tutti

Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio dovranno emettere fatture elettroniche, indipendentemente dall’ammontare dei compensi. Questa transizione include anche l’eliminazione della Certificazione unica dal 2024. Per ora non sono previste deroghe nemmeno per il settore sanitario.

Contribuenti forfetari e in regime di vantaggio: dal 1° gennaio 2024 obbligo di fatturazione elettronica per tutti

forfettari obbligo fatturazione elettronicaDal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 saranno tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico.

Il nuovo obbligo è quindi completamente scollegato dall’ammontare dei compensi o ricavi percepiti.

Il medesimo obbligo riguarderà anche i contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, e gli enti associativi che determinano il reddito e l’Iva applicando il regime forfetario ex L. n. 398/1991.

A tal proposito deve essere osservato come l’Italia abbia ottenuto la proroga dell’autorizzazione per prevedere l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. La proroga per il triennio 2022 – 2024 è stata disposta con la decisione del 13 dicembre 2021 del Consiglio UE.

E’ stata così disposta la deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva n. 2006/112/CE.

 

Fatturazione elettronica ed eliminazione della certificazione unica? Prospettive dalla Riforma

A tal proposito deve essere ancora osservato come la legge delega per la riforma tributaria abbia previsto, “simmetricamente” l’eliminazione della Certificazione unica per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari, con decorrenza dal periodo d’imposta 2024, quindi allorquando il nuovo obbligo riguarderà i predetti soggetti che si avvalgono dei regimi precedentemente indicati.

I contribuenti forfetari potranno scegliere uno dei numerosi software presenti sul mercato o, in alternativa, potranno utilizzare il servizio messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

La stessa Agenzia mette a disposizione gratuitamente anche il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti generati elettronicamente.

 

I codici da utilizzare

Per quanto riguarda il codice da utilizzare i contribuenti forfetari dovranno indicare nel documento l’RF19.

Invece, per le operazioni rilevanti territorialmente in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’Iva, il codice natura N2.2, vale a dire “Operazioni non soggette – altri casi”.

Dovrà poi essere compilato il bollo virtuale qualora i corrispettivi fatturati superino l’importo di euro 77,47.

In conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo obbligo, con decorrenza dal 1° gennaio del nuovo anno, i predetti contribuenti forfetari saranno altresì tenuti all’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere.

Tale adempimento necessita obbligatoriamente della trasmissione dei dati mediante SdI, con l’utilizzo del formato XML.

 

Per chi è soggetto agli obblighi del sistema Tessera Sanitaria?

Allo stato attuale non è ancora stata prevista alcuna proroga dell’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti tenuti ad inviare i dati dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto, fatte salve eventuali modifiche dell’ultimo momento, il nuovo adempimento potrebbe riguardare anche i medici fino ad oggi tenuti ad emettere le fatture in formato analogico.

Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti le attività sanitarie non possono emettere le fatture elettroniche nei confronti di persone fisiche.

Invece, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche l’emissione della fattura elettronica è già obbligatoria oggi con esclusione dei contribuenti forfetari che nell’anno 2021 non avevano conseguito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Dal 1° gennaio 2024, come detto, è irrilevante l’ammontare dei compensi o dei ricavi. L’obbligo sarà pressoché generalizzato e “scollegato” dal regime forfetario di determinazione del reddito e dell’Iva.

Non è escluso, però, che la proroga per gli esercenti le attività sanitarie del divieto di emissione della fattura elettronica – oggi previsto per esigenze di privacy – trovi spazio all’ultimo momento all’interno del decreto milleproroghe.

Sarebbe auspicabile, però, che la decisione venga presa al più presto per consentire ai contribuenti di minori dimensioni di organizzare il nuovo adempimento.

 

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Nicola Forte

Mercoledì 20 dicembre 2023