L’ennesima decisione della Cassazione ribadisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, rilevando che nel caso di impugnazione dello stesso difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente), mentre è rinvenibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio.
La vicenda normativa sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo
Com’è noto il decreto legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, ha limitato l’impugnabilità dell’estratto solo alle ipotesi in cui sussista un pregiudizio ossia in presenza di specifiche condizioni elencate di seguito oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la mancata notifica della cartella stessa (vd. “Estratto di ruolo, impugnabile se manca notifica“).
Limiti all’impugnabilità dell’estratto di ruolo
Tale norma ha di fatto limitato l’accesso alla tutela immediata, ponendo dei limiti ben precisi alla impugnabilità degli estratti di ruolo imposto dall’art. 12, comma 4 bis, Dpr n° 602/1973, così come modificato dalla citata legge n. 215/2021 che attualmente esclude la possibilità di impugnazione dell’estratto di ruolo o meglio lo assoggetta alla presenza di tre condizioni di cui al predetto art.12, ossia:
- la configurabilità di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
- il blocco di pagamenti da parte della P.A. in osservanza alla previsione di cui all’art.48 bis del DPR n°602/1973;
- la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.
Se viene a mancare una di queste circostanze è preclusa la possibilità di impugnazione dell’estratto di ruolo unitamente alla o alle cartelle non notificate o invalidamente notificate dall’Agenzia entrate Riscossione, rendendo inutile la possibilità per il contribuente di instaurare un contenzioso diretto ad evitare, per quanto possibile, l’attivazione di provvedimenti cautelari gravosi nonché la notifica di atti esecutivi stringenti in fase di esecuzione forzata (vd. art. 52 e ss. del DPR n. 602/1973).
La questione in esame, comunque, resta tuttora da chiarire