“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e di associazioni sportive scolastiche che svolgano attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva (o, riteniamo, da Discipline sportive associate) costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, ai sensi del 2° comma dell’art. 108 del TUIR, per cui essa è deducibile dal reddito imponibile IRES od IRPEF (per le società di persone e le imprese
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