Analizziamo il contenuto di una recente sentenza di legittimità, nella quale si dà applicazione pratica al principio della responsabilità per sanzioni tributarie, che non si trasmettono ai soci di una società già cancellata dal registro delle imprese.
Appare molto interessante, soprattutto nei risvolti pratici, la recente sentenza della Cassazione n. 24316/2023, con la quale viene stabilito (confermato) che a seguito della estinzione della società di capitali e della sua cancellazione dal Registro delle imprese, le sanzioni tributarie ad essa irrogate con apposito atto di accertamento non sono trasmissibili ai soci e/o ai liquidatori.
Di più, la stessa sentenza ha dichiarato che tale principio è generale e quindi applicabile d’ufficio.
In altre parole, tale principio si applica anche qualora gli interessati (ovvero i soci) non si costituiscano in giudizio nell’ambito del ricorso, anche se ciò potrebbe determinare, come nel caso di cui alla sentenza, la mancata condanna alle spese dell’Agenzia.
Il caso di tribunale
L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla s.r.l. due atti di recupero del credito IVA per gli anni 2004 e 2005 per indebita compensazione, con conseguente irrogazione delle sanzioni.
Avverso tali atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi.
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa e, in accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva rideterminato le sanzioni, atteso che si trattava di violazioni della stessa indole commesse in due diversi periodi di imposta.
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motivo di censura; la società e i soci sono rimasti intimati.
Società estinta: la responsabilità per sanzioni e imposte è differente
Il principio suesposto discende soprattutto dall’articolo 2 comma 2 D.Lgs. n. 472/97, a mente del quale:
“La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.
Nondimeno, il medesimo principio è sancito con l’art. 7 comma 1 del D.L. n. 269/2003, a mente del quale:
“Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Per quanto riguarda l’imposta, invece, è prevista una inversione dell’onere della prova in quanto è il liquidatore a dover dimostrare di aver agito con diligenza, non avendo soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o non avendo assegnato ai soci beni, o comunque somme di denaro, prima di pagare i debiti fiscali.
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A cura di Danilo Sciuto
Martedì 3 Ottobre 2023