In sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi, uno dei dati da attenzionare è quello che riguarda il riporto delle perdite fiscali da anni precedenti.
In questo articolo puntiamo il mouse sulle perdite delle società di persone o ditte individuali, comprese quelle che adottano la contabilità semplificata. Ecco quali righi vanno compilati in dichiarazione, anche per i forfettari.
Sia per i soggetti Ires che per le imprese Irpef (a prescindere dalla circostanza che operino in contabilità semplificata oppure ordinaria) le perdite si computano esclusivamente dai redditi d’impresa.
Più precisamente:
- le perdite possono essere dedotte dai redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo d’imposta;
- le eventuali eccedenze possono essere scomputate, senza alcuna limitazione temporale, dai redditi della stessa categoria maturati nei successivi periodi d’imposta, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi (la disciplina previgente, invece, stabiliva un limite quinquennale di riportabilità).
Vediamo come avviene la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il riporto delle perdite in dichiarazione dei redditi
Le perdite nelle imprese individuali e società di persone
Come noto, la Legge di bilancio 2019 ha modificato, con effetto retroattivo al 1/01/2018:
- il regime del riporto delle perdite fiscali di ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata
- equiparandolo a quello dei soggetti Ires/soggetti Irpef in contabilità ordinaria.
Art. 8 comma 1 Tuir |
“Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60” |
Art. 8 comma 3 Tuir |
“Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84” |
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, le regole per il riporto delle perdite dei soggetti IRPEF sono state “avvicinate” al regime fiscale previsto per i soggetti IRES, a prescindere dal regime contabile adottato.
Di conseguenza, per le perdite derivanti da tali soggetti è prevista:
- la compensazione esclusivamente con redditi d’impresa (e non anche con altri redditi di categoria diversa);
e
- per l’eccedenza il riporto ai periodi successivi (senza limiti temporali) in misura non superiore all’80% del reddito conseguito nel periodo in cui la perdita è compensata.
Primi tre periodi d’imposta
Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi:
- entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi;
- per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi;
a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
UTILIZZO PERDITE FISCALI DAL PERIODO D’IMPOSTA 2018 |
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Soggetti Irpef sia in contabilità ordinaria che semplificata |
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