Esaminiamo un caso di notifica di atti tributari al familiare: quale procedimento deve seguire il Fisco affinché tale notificazione sia valida? Analizziamo il problema delle notifiche effettuate a persone diverse dal destinatario
In caso di notifica dell’atto impositivo ad un familiare del destinatario, la prova dell’avvenuta spedizione e la ricezione della raccomandata informativa è a carico dell’ufficio.
L’inoltro della raccomandata, adempimento essenziale della procedura di notifica, è obbligatorio infatti ogni volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto, essendo necessaria anche nel caso in cui l’atto sia consegnato nelle mani di un addetto alla casa. E’ quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso.
Notifica degli atti tributari: le norme
Ai fini della notifica dell’atto tributario si richiamano le norme di cui agli articoli 137 e ss. del codice procedura civile e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si ispira l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992, recante la disciplina delle comunicazioni e notificazioni in ambito tributario.
I soggetti preposti alla notifica “brevi manu” sono l’ufficiale giudiziario e i messi speciali autorizzati dall’amministrazione finanziaria; la notifica può essere eseguita anche mediante il servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.
I casi di irreperibilità
In caso di irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, la normativa civilistica (art. 140 codice procedura civile) prevede che l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, fornendo notizia all’interessato per raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa).
La raccomandata inform