Sussiste differenza ontologica tra motivi aggiunti e prospettazione di ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato?
Possono essere introdotte domande di nullità dell’atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo?
È possibile l'introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell'originario ricorso dal contribuente?
È possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), prospettare ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato?
Principio: i motivi del ricorso
L’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che:
«1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti».
In particolare, il successivo comma 2 dispone che
«L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito».
Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limit