IRAP studi associati: quando è dovuta

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 21 ottobre 2023

L’IRAP negli studi associati è dovuta se esiste sinergia, non per l’autonoma organizzazione.
Una sentenza abbastanza rigorosa, ma conforme all’indirizzo costante della corte di legittimità, afferma che, per avere diritto alla esclusione dall’imposta, occorre dimostrare che il vincolo associativo non si è costituito e non viene esercitata nessuna attività produttiva in comune.

Sebbene la querelle sull’IRAP per le persone fisiche si sia finalmente risolta a far data dall’anno 2022, è destinata a permanere, in mancanza di un analogo intervento normativo, quella con gli studi associati.

 

Il caso dell’IRAP sugli studi associati

irap studi associatiLa recente ordinanza n. 26349/2023 fornisce una interpretazione abbastanza rigida dal punto di vista dell’onere della prova.

Vediamo il caso portato all’attenzione dei Giudici.

Il ricorrente (studio professionale associato), ritenendo che i compensi derivanti dall'attività di amministratore e/o liquidatore e/o sindaco di società e/o revisore di enti, svolta dai tre professionisti dello studio medesimo, potessero essere ascritti esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati i quali, a tal fine, non si sono avvalsi in alcun modo della struttura dello studio associato, operando in piena autonomia, presentava richiesta di rimborso IRAP all’Agenzia delle Entrate.

Davanti al (poco sorprendente) silenzio-rifiuto di quest’ultima, il ricorso viene accolto in primo grado dalla CTP di Milano, ma sull'appello dell'Agenzia, la Ctr accoglieva il ricorso; si arriva dunque al ricorso per Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, ribadendo quanto detto da precedente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha precisato che:

l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’IRAP, e ciò senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività”.

 

Le possibilità di prova a favore del contribuente

Qualora il contribuente voglia dunque contestare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, avrà l’onere di fornire la prova contraria.

Attenzione, però: tale prova dovrà avere ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (anche in questo caso si tratta di affermazioni già contenute in altre sentenze della Cassazione).

In altre parole, il reddito dello studio associato viene legittimamente assoggettato a IRAP fin quando non si dimostri che tale reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati: in mancanza di tale prova, in nessun caso potrà essere legittimamente vantata l’esclusione da IRAP per gli studi associati.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Sabato 21 ottobre 2023