Anche lo studio associato può essere escluso dall’IRAP!

Niente Irap per lo studio associato se i proventi conseguiti siano derivanti dal lavoro personale di ciascun professionista: le prospettive dopo la recentissima sentenza di Cassazione.

irap studio associatoDopo che per Legge si è intervenuti ad escludere da Irap i soggetti individuali (vedi qui la novella normativa), la recente ordinanza della Cassazione n. 13129 di pochissimi giorni fa (vedi il Diario Quotidiano del 29 Aprile) apre un importante spiraglio nella querelle relativa all’IRAP dello studio associato.

E’ vero, come ricorda la sentenza in commento, che la stessa Cassazione ritiene (ma, è bene sottolinearlo, senza alcun appiglio normativo!) che «l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività» (Cass., Sez. U., n. 7371 del 2016).

Ma la stessa sentenza ha ammesso la possibilità di sostenere la prova contraria, ed è su questo punto che lo studio associato ricorrente è riuscito ad entrare nelle strette maglie di questa presunzione (tutta giurisprudenziale).

Non dimentichiamo infatti che altro filone giurisprudenziale afferma che l’esercizio in forma associata di una professione liberale non determinerebbe ex lege l’assoggettamento ad imposta, ma sarebbe solamente circostanza “idonea a far presumere”:

  • l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, sebbene senza dipendenti e con beni strumentali di esiguo valore;
  • l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività.

 

Studio associato – associazione professionale ed IRAP

L’esclusione da IRAP delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito, ossia non va provata tanto l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

La parte contribuente ha fornito la prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 2016 e Cass. n. 30873 del 2019).

In base a basilari principi di diritto, ben può tale circostanza essere provata per alcuni anni e non per altri, per lo stesso contribuente. In altre parole, non può valere l’ordinanza n. 3622 del 2019, pronunciata tra le stesse parti ma con riferimento ad annualità d’imposta diversi, ben potendo la parte aver fornito nel presente giudizio la prova della insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività nel periodo d’imposta in considerazione, che non aveva fornito in quel giudizio.

Nel caso di specie lo studio associato ha documentalmente (è opportuno sottolinearlo) provato come il reddito prodotto dall’associazione professionale fosse esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dagli associati, sicchè il reddito accertato risulta essere generato unicamente dal lavoro personale di questi.

Tale concetto è da intendersi ovviamente in senso fiscale, e non civilistico, posto che esso comunque non potrebbe minare la validità del vincolo associativo.

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 2 Maggio 2022