Cosa accade se un contribuente trasferisce la residenza nella seconda parte dell’anno fiscale? Come può evitare i rischi di doppia imposizione?
Applicazione della convenzione Italia Francia sulle doppie imposizioni
La Corte di cassazione ha stabilito che il Commentario Ocse al modello di convenzioni contro le doppie imposizioni non ha valore normativo: pertanto, costituisce una mera raccomandazione diretta ai Paesi aderenti, che sono liberi di darvi o meno attuazione. In sostanza, le disposizioni contenute nel Commentario Ocse, non vincolanti ed aventi natura di soft law, assurgono al ruolo di strumento di indirizzo ed ausilio nell'interpretazione dell'esatto contenuto e delle finalità delle convenzioni internazionali basate sul relativo Modello.
La pronuncia si occupa del caso di un contribuente che aveva trasferito la propria residenza, nella seconda parte dell’anno fiscale, in Francia ma aveva tenuto conto, nella propria dichiarazione fiscale, di tutti i redditi percepiti nell’anno e versato le imposte integralmente in Italia.
Che può fare, in un caso simile, il contribuente per evitare la doppia imposizione?
La Convenzione Italia – Francia, in particolare, dispone che gli utili e gli altri redditi che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono ugualmente imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente della Francia.
L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi.
Pertanto, sussiste la possibilità per il contribuente di recuperare l'imposta versata in Italia utilizzando un credito di imposta in Francia, eliminando così il rischio di doppia imposizione.