La Corte di cassazione si occupa del tema delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, ed in particolare della Convenzione Italia Francia.
Quanto a quest’ultima disciplina, ricordano i Supremi Giudici, il presupposto di fatto per l’applicazione della normativa convenzionale è la circostanza che il contribuente sia residente in entrambi gli Stati della Convenzione, alla luce delle rispettive leggi nazionali.
Riguardo alla legislazione estera di riferimento, poi, è onere dell’imputato allegarla così da rendere edotto il giudice italiano sui criteri propri della legge francese per essere considerato residente nella Repubblica transalpina.
Convenzione Italia Francia: un caso di Cassazione
Un contribuente ricorreva per l’annullamento di una sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale riforma di una sentenza del Tribunale di Torino, da lui impugnata, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato ex art. 5 Dlgs 74/2000, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato, sempre di cui all’art. 5 Dlgs 74/2000. In particolare, nel ricorso di legittimità, l’imputato deduceva la mancanza del presupposto impositivo e la conseguente inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 5 D.lgs 74/2000, 2 e 169 Tuir, nonché – per quanto più ci occupa in questa sede – di una serie di norme della legge 20/1992, che ha ratificato la convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Francia.
Le argomentazioni del contribuente
Il contribuente, in particolare, affermava:
- di essere stato quotidianamente in Francia nel 2010, di aver vissuto a Parigi stabilmente e di essere stato nominato presidente di una società francese;
- di aver ricevuto il corrispettivo delle prestazioni rese in Francia mediante il pagamento da parte di una spa delle fatture emesse dalla sas personale, della quale era socio accomandatario.
In questo senso, eccepiva che, sia che la somma in questione fosse qualificabile come reddito da lavoro subordinato (art. 15 legge 20/1992), gettone di presenza/retribuzione di soggetto che dirige o gestisce