La Corte di cassazione si occupa del tema delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, ed in particolare della Convenzione Italia Francia.
Quanto a quest’ultima disciplina, ricordano i Supremi Giudici, il presupposto di fatto per l’applicazione della normativa convenzionale è la circostanza che il contribuente sia residente in entrambi gli Stati della Convenzione, alla luce delle rispettive leggi nazionali.
Riguardo alla legislazione estera di riferimento, poi, è onere dell’imputato allegarla così da rendere edotto il giudice italiano sui criteri propri della legge francese per essere considerato residente nella Repubblica transalpina.
Convenzione Italia Francia: un caso di Cassazione

Le argomentazioni del contribuente
Il contribuente, in particolare, affermava:
- di essere stato quotidianamente in Francia nel 2010, di aver vissuto a Parigi stabilmente e di essere stato nominato presidente di una società francese;
- di aver ricevuto il corrispettivo delle prestazioni rese in Francia mediante il pagamento da parte di una spa delle fatture emesse dalla sas personale, della quale era socio accomandatario.
In questo senso, eccepiva che, sia che la somma in questione fosse qualificabile come reddito da lavoro subordinato (art. 15 legge 20/1992), gettone di presenza/retribuzione di soggetto che dirige o gestisce

