La nuova normativa in tema di onere della prova cambia le carte in tavola in merito alla presunzione di distribuzione di utili in nero nelle società a ristretta base proprietaria. Se il Fisco deve provare in modo circostanziato e puntuale l’accertamento nei confronti del socio, non basta più la semplice presunzione di distribuzione di utili in nero fatti diventare automaticamente dividendi in nero.
Ricorre molto spesso il caso di accertamenti notificati dagli uffici dell’amministrazione finanziaria in via automatica ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria.
La presunzione che i maggiori utili extracontabili accertati nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria siano stati distribuiti ai soci non deriva dalla legge, ma da un’interpretazione giurisprudenziale che si fonda sulla presunzione che i maggiori utili accertati in capo alla società e non dichiarati siano stati effettivamente distribuiti ai soci.
Tuttavia il nuovo “onere della prova” (D.lgs. 546/1992) pare mettere in forte discussione la suddetta presunzione poiché impone all’Ufficio di indicare nell’accertamento la dimostrazione precisa e dettagliata dell’attribuzioni del maggior utile ai soci.
A questo proposito di esamina una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano la n. 2969 del 24 agosto 2023 che interviene sul tema con una interpretazione a favore del contribuente.
Presunzione distribuzioni utili a soci in società a ristretta base azionaria
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
Infatti se è pur vero che non esiste una norma che consenta di superare l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, la giurisprudenza ha legittimato in molteplici occasioni il principio secondo il quale un numero esiguo di soci consentirebbe di applicare la presunzione di distribuzioni di utili agli stessi in caso di accertamento in capo alla società di maggiori ricavi.
Tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di se