L’INPS ha reso noto l’avvio di una campagna informativa per invitare i lavoratori parasubordinati ed autonomi professionisti ad iscriversi alla Gestione Separata.
Tramite il portale MyINPS e per posta elettronica, l’Istituto si rivolge a coloro per i quali la procedura automatizzata evidenzia l’assenza dell’iscrizione alla suddetta gestione e, al fine di evitare conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, fornisce le istruzioni su come adempiere all’obbligo.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Cos’è la Gestione Separata
Nell’ottica di riformare il sistema pensionistico obbligatorio e la previdenza complementare, dal 1° gennaio 1996 è stata prevista, a norma della Legge 8 agosto 1995 n. 335, l’iscrizione ad un’apposita Gestione Separata, istituita presso l’Inps, da parte dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’obiettivo è stato quello di estendere l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti a categorie lavorative sino a quel momento escluse dalla copertura previdenziale.
Attualmente la Gestione Separata (la cui iscrizione è sufficiente venga effettuata una sola volta per tutta la vita lavorativa dell’interessato) si occupa non solo di garantire le prestazioni pensionistiche ma, altresì, una serie di interventi assistenziali, come le indennità economiche di malattia, maternità, paternità ed ancora disoccupazione.
Soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata
L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ricorre per i seguenti lavoratori parasubordinati:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- venditori a domicilio con reddito superiore a 5 mila euro;
- spedizionieri doganali non dipendenti;
- beneficiari di assegni di ricerca;
- beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- amministratori locali;
- beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti, nonché degli assegni per attività di tutorato, didattico – integrative, propedeutiche e di recupero;
- lavoratori autonomi occasionali con reddito eccedente i 5 mila euro;
- medici con contratto di formazione specialistica;
- volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- prestazioni di lavoro occasionale accessorio.
L’altra macro-categoria di soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata comprende i liberi professionisti senza cassa (titolari di partita Iva) e quelli con albo o cassa che svolgono anche altre attività lavorative coperte da contribuzione.
Il testo della comunicazione Inps
Nella missiva trasmessa al contribuente (se trattasi di invio con posta elettronica) l’oggetto reca “Iscrizione alla Gestione Separata” e, nel corpo della comunicazione:
- l’assenza dell’iscrizione alla Gestione Separata;
- le modalità per effettuare l’iscrizione;
- il fatto che, una volta inviata l’iscrizione la posizione contributiva risulterà aggiornata entro 24 / 48 ore e sarà visibile sull’Estratto conto con l’inizio di contribuzione corretto.
Assenza di iscrizione
Come ricorda la comunicazione inviata ai lavoratori su “MyINPS” e per posta elettronica, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione l’Istituto valorizzerà il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per i parasubordinati (Messaggio Inps).
Lavoratori con doppia contribuzione
I lavoratori con contribuzione presso la Gestione separata tanto come parasubordinati quanto come lavoratori autonomi professionisti, precisa l’Inps, devono effettuare…
“l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività”:
- la data di inizio della prestazione lavorativa, per i parasubordinati;
- la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione Separata, per i lavoratori autonomi professionisti.
Come iscriversi?
La procedura di iscrizione alla Gestione Separata avviene online, collegandosi al portale “inps.it”.
I liberi professionisti possono avvalersi della piattaforma raggiungibile al percorso “Home – Imprese e Liberi Professionisti”.
Al contrario i parasubordinati hanno a disposizione il servizio “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata” (“Home – Pensione e Previdenza”).
In alternativa all’invio dell’iscrizione in autonomia, ricorda il Messaggio Inps del 6 luglio scorso, è possibile avvalersi di un intermediario.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, tramite le credenziali SPID, CIE o CNS, il sistema chiede se stiamo inviando l’iscrizione per noi stessi o un altro soggetto (in tal caso si dovrà indicare il codice fiscale).
Nel primo caso è poi possibile confermare i propri dati quali:
- Codice fiscale;
- Cognome e nome.
Cliccando su “Avanti” sarà necessario indicare se si intende procedere all’iscrizione come:
- parasubordinato, riportando la data di inizio;
- in alternativa, professionista indicando anche qui la data di inizio, la partita IVA, se trattasi o meno di studio associato ed il codice attività ATECO.
La procedura si conclude con l’inserimento dei dati aggiuntivi:
- Telefono;
- Cellulare;
- Email / PEC;
e l’invio della pratica.
Perché è importante l’iscrizione?
In assenza di specifica iscrizione alla Gestione Separata, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico le seguenti informazioni:
- la data di inizio attività più remota presente nel flusso Uniemens per i lavoratori parasubordinati;
- la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.
Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività cui è legata l’iscrizione alla Gestione Separata e il relativo accredito contributivo “con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione” (Messaggio Inps).
Fonte: Messaggio Inps del 6 luglio 2023 n. 2535.
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A cura di Paolo Ballanti
Lunedì 11 settembre 2023