È stato avanzato un quesito di legittimità relativo alla norma che prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti che svolgono un'attività per la quale è necessario iscriversi ad un apposito Albo professionale ma che non svolgono quest'ultima come professione esclusiva (e quindi senza obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza).
La normativa in materia di casse previdenziali prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata nei confronti dei professionisti quali ingegneri e architetti, che pur essendo iscritti all'Albo professionale, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche altre attività lavorative con diverse forme di previdenza obbligatoria.
In particolare, l'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 prevede che a partire dal 1° gennaio 1996 i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, siano tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione Separata Inps, se allo
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