Iscrizione d’ufficio alla Gestione separata se si ignora l’invito INPS

A seguito degli inviti notificati dall’INPS, vediamo quando scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Ricordiamo che in caso di mancata risposta l’INPS procederà ad iscrizione d’ufficio.

Stanno arrivando da parte dell’INPS degli inviti all’iscrizione presso la Gestione separata, mediante l’applicazione “MyINPS” e con posta elettronica dall’indirizzo INPSComunica@inps.it. Inoltre, con messaggio del 6 luglio 2023, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi a tali comunicazioni, mentre con le FAQ allegate al predetto messaggio è stata fornita risposta ad alcuni interrogativi.

 

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS

iscrizione ufficio gestione separataSi rammenta che l’iscrizione presso tale Gestione separata interessa, ai sensi dell’art. 2 commi 26 e 27 della L. 335/95, i lavoratori parasubordinati, per i quali l’obbligo contributivo è in capo al committente, e i lavoratori autonomi professionisti che non versino i contributi presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Con il messaggio n. 2535 è stato precisato che, in assenza di istanza di iscrizione, la procedura informatica registra in automatico, per i lavoratori parasubordinati, la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce UniEmens e, per i lavoratori autonomi professionisti, la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal professionista.

Tuttavia, poiché tali date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, l’INPS ha trasmesso una comunicazione informativa ai soggetti interessati in cui si evidenzia l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata, con invito a provvedervi.

 

Quando l’INPS procede all’iscrizione d’ufficio alla G.S.

Con le FAQ allegate al messaggio citato è stato chiarito che chi ha ricevuto detto invito può anche decidere di ignorarlo e, quindi, di non fare niente.

In questi casi l’INPS procederà d’ufficio e sull’estratto conto risulterà la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati per i lavoratori parasubordinati, oppure la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi professionisti.

Se la data risulta errata e manchi l’iscrizione, oppure nel caso in cui manchino alcuni mesi sull’estratto conto contributivo, l’INPS informa che occorre procedere con l’iscrizione o, in alternativa, scrivere sul cassetto alla sede INPS di competenza e dichiarare la data di inizio attività corretta, che, in ogni caso, non può essere successiva a quella risultante dall’estratto conto.

L’Istituto invita quindi a verificare sull’estratto conto che la data corrisponda realmente alla data di inizio attività, in quanto il rischio è la mancata copertura dei primi mesi di attività lavorativa.

Nel caso, invece, l’invito all’iscrizione alla Gestione separata sia pervenuto a un soggetto che, tuttavia, non sia più iscritto, l’Istituto rileva che è sufficiente effettuare un controllo dell’estratto conto circa la correttezza della data di inizio contribuzione; qualora la data non sia esatta, occorre fare l’iscrizione indicando la data di inizio attività corretta.

 

I soggetti prestatori occasionali

Per i soggetti con contribuzione come prestatore occasionale (ex voucher di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017) l’iscrizione non è necessaria, mentre occorre la doppia iscrizione se il lavoratore abbia contribuzione presso la Gestione separata sia come parasubordinato (ad es. come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale), sia come lavoratore autonomo professionista, ciò per la corretta gestione delle posizioni contributive.

Pertanto, nel caso in cui il soggetto sia già iscritto alla Gestione separata come parasubordinato con anche contribuzione quale libero professionista, occorre l’iscrizione alla Gestione separata quale lavoratore autonomo professionista e, viceversa, se è iscritto come lavoratore autonomo professionista con anche contribuzione quale collaboratore coordinato e continuativo o amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale, occorre l’iscrizione alla Gestione separata quale parasubordinato.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 2535/2023.

 

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A cura di Francesco Costa

Venerdì 28 luglio 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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