Dall’INPS arrivano le nuove aliquote contributive aggiornate per i redditi 2023 degli iscritti alla Gestione Separata, nonché minimali e massimali da utilizzare. Analizziamo le novità in dettaglio.
Gestione Separata INPS: alcune premesse
Nell’ottica di riformare il sistema pensionistico italiano la Legge 8 agosto 1995 numero 335 ha previsto dal 1° gennaio 1996 l’iscrizione ad un’apposita Gestione separata istituita presso l’Inps per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di estendere la tutela per gli eventi di invalidità, vecchiaia e superstiti, a categorie lavorative sino a quel momento escluse da qualsiasi copertura previdenziale.
L’iscrizione alla Gestione separata, da effettuarsi una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa dell’interessato, è prevista attualmente per:
- Co.co.co. e figure assimilate (come dottorati di ricerca, venditori porta a porta o ancora rapporti occasionali autonomi);
- Liberi professionisti senza cassa di previdenza e titolari di partita Iva;
- Liberi professionisti iscritti ad un albo o cassa che svolgono, contemporaneamente all’attività professionale, un’altra occupazione soggetta all’obbligo di contribuzione alla Gestione separata.
I riferimenti necessari per adempiere al versamento dei contributi, destinati a finanziare non solo la pensione ma le prestazioni di malattia, maternità e disoccupazione involontaria, vengono annualmente aggiornati con apposita circolare Inps.
Per l’anno 2023, l’INPS ha calcolato le aliquote aggiornate, nonché i minimali e i massimali da utilizzare.
Collaboratori e figure assimilate
Per l’anno corrente l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%, a titolo di finanziamento dell’assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS).
Sono inoltre in vigore le seguenti aliquote:
- 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22% disposta dall’articolo 7 del Decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, Legge numero 296/2006;
- 1,31% a copertura dell’indennità DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione involontaria.
Ad essere interessati da quest’ultima aliquota sono:
- i soggetti i cui compensi derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se questi contribuenti non sono beneficiari della prestazion